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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04390/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 9 giugno 2025 del Tribunale di Biella. La Corte non affronta il merito dell'impugnazione, perché rileva un vizio formale decisivo: il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'imputato, mentre per il ricorso per cassazione è richiesta, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non emergono dal testo i contenuti sostanziali dell'ordinanza impugnata né i motivi di merito dedotti dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. richiamato in combinato con l'art. 571, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    viene richiamato come norma che, in coordinamento con l'art. 613 c.p.p., disciplina la legittimazione e le modalità di proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    legittima la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è a lui addebitabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato non è validamente instaurato se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non sana il difetto.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile in limine, senza esame del merito.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una violazione imputabile al ricorrente e non emergono elementi per escluderne la colpa, deve essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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