Sentenza del 07/10/2015 n. 20059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella relativa alla tariffa rifiuti per le annualità 2003 e 2004, sostenendo di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e di provvedere autonomamente al loro smaltimento tramite un'impresa specializzata. Ha quindi chiesto l'esclusione dalla tariffa delle superfici produttive di tali rifiuti, contestando la decisione d'appello che aveva ritenuto non provata la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali per gli anni interessati. In subordine, la società ha contestato anche la motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse considerato la documentazione depositata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare, con documentazione riferita precisamente alle annualità contestate, sia quali superfici producessero rifiuti speciali non assimilati, sia l'effettivo affidamento dello smaltimento a un'impresa autorizzata. La documentazione richiamata dalla società risultava, secondo il giudice d'appello, riferita agli anni successivi 2005 e 2006 e non agli anni 2003 e 2004; la censura sulla valutazione delle prove è stata quindi ritenuta inammissibile e comunque infondata. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di AMA, poiché proposto dalla parte già totalmente vittoriosa nel merito e priva di interesse. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La detenzione o occupazione di locali costituisce il presupposto generale della tassazione. L'esclusione di determinate superfici produttive di rifiuti speciali richiede una prova specifica a carico del contribuente.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14
Il comma 3 prevede l'applicazione generalizzata della tariffa; il comma 14 consente un coefficiente di riduzione proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero, se comprovati mediante attestazione del soggetto che svolge l'attività.
Anche nell'ambito della tariffa di igiene ambientale il contribuente deve dimostrare i presupposti dell'esenzione o della riduzione. La prova deve riguardare la tipologia dei rifiuti, le superfici interessate e l'effettivo avvio a smaltimento o recupero.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, in relazione alla giurisprudenza della Corte di cassazione
La produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la contemporanea produzione di rifiuti urbani. Pertanto, l'esenzione può riguardare solo le aree specificamente individuate come destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, non necessariamente l'intero immobile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 546, artt. 19 e 21
Le disposizioni riguardano gli atti impugnabili e i termini del processo tributario. Il ricorso incidentale di AMA è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo stato proposto dalla parte già integralmente vittoriosa nel giudizio di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
La censura sulla motivazione non può risolversi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Occorre indicare in modo specifico un fatto decisivo realmente trascurato o illogicamente valutato dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo quando la decisione risulta comunque conforme a diritto.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione della tariffa rifiuti per la produzione di rifiuti speciali, il contribuente deve fornire una prova puntuale e documentale, non una semplice dichiarazione dell'attività svolta.
- La prova deve riferirsi esattamente alle annualità oggetto della cartella o del giudizio; documenti relativi ad anni successivi, anche se analoghi, possono essere considerati irrilevanti.
- È necessario individuare concretamente le superfici in cui si producono i rifiuti speciali: la sola presenza di rifiuti speciali nell'attività non comporta l'esenzione dell'intero immobile.
- La produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la produzione di rifiuti urbani o assimilati; le due categorie possono coesistere e la tassazione può rimanere dovuta per le aree non esentabili.
- È opportuno conservare e produrre contratti di smaltimento, autorizzazioni dell'impresa incaricata, formulari, registri di carico e scarico, modelli MUD, planimetrie e domande di agevolazione, tutti riferibili agli anni contestati.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; le contestazioni devono evidenziare uno specifico vizio giuridico o un fatto decisivo omesso.
- Un ricorso incidentale autonomo proposto dalla parte già totalmente vittoriosa nel merito può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
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