Cassazione Civile, Ordinanza n. 17693/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza del Tribunale che ha liquidato i compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta in una pluralità di procedimenti relativi alla notificazione di quattro atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini. Il Tribunale, dopo aver riunito i procedimenti, ha liquidato un compenso unico e ha posto le spese a carico del cliente, respingendo l'eccezione di inammissibilità per asserita duplicazione abusiva dei procedimenti. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha censurato la mancata liquidazione delle spese vive, richieste ma non comprese nel compenso; con il secondo ha contestato che, per l'attività svolta prima della riunione, fosse stato liquidato un compenso unico anziché distinto per ciascun procedimento; con il terzo ha dedotto l'omessa liquidazione del compenso per la fase decisoria, sostenendo che le distinte note di trattazione scritta depositate nei singoli procedimenti avessero dato luogo a autonome fasi decisive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l'errore nella liquidazione delle spese vive non sia deducibile con ricorso per cassazione ma vada corretto con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e ss. c.p.c., ovvero con revocazione nei casi pertinenti. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di riunione di cause, l'attività svolta prima della riunione deve essere remunerata separatamente per ciascuna causa, salvo che ricorrano le condizioni per applicare un compenso unico nei giudizi con identica posizione processuale e difese conformi. Ha accolto anche il terzo motivo, precisando che la trattazione scritta sostitutiva della discussione orale, adottata per l'emergenza Covid, rientra nella fase decisoria e deve quindi essere considerata nella liquidazione del compenso. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la correzione degli errori materiali è il rimedio per emendare la mancata o errata liquidazione delle spese vive, non il ricorso per cassazione
per ottenere la quantificazione delle spese non liquidate nel dispositivo occorre attivare il procedimento di correzione degli errori materiali
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato... La disposizione ... si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti
dopo la riunione, il compenso può essere unico con eventuale maggiorazione; prima della riunione, l'attività va di regola liquidata separatamente per ciascuna causa, salvo il caso di giudizi identici con difese conformi
art. 4, comma 5, lett. d, d.m. 55/2014
la trattazione scritta, quando sostituisce la discussione in udienza, rientra nella fase decisoria ai fini della liquidazione del compenso
richiamato in via generale insieme alla regola sulla correzione degli errori materiali quando le spese siano state poste a carico della parte soccombente ma non quantificate nel dispositivo
Massime di principio
- L'omessa o erronea quantificazione delle spese vive non è normalmente deducibile con ricorso per cassazione, ma deve essere corretta con il rimedio della correzione degli errori materiali; nei casi previsti può venire in rilievo la revocazione.
- In caso di riunione di più cause, l'attività professionale svolta prima della riunione deve essere liquidata separatamente per ciascun giudizio, mentre per l'attività successiva alla riunione può essere riconosciuto un compenso unico, con eventuali maggiorazioni previste dalla tariffa.
- Il giudice può liquidare un compenso unico anche quando un difensore assista un solo soggetto contro più parti in posizione processuale identica e con difese conformi, non potendo il cliente subire l'onere economico della mancata riunione.
- La trattazione scritta sostitutiva della discussione orale, disposta per l'emergenza sanitaria, integra attività della fase decisoria e deve essere considerata nella liquidazione del compenso professionale.
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