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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03684/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per falsità materiale in atto pubblico avente ad oggetto certificati medici. Con il primo motivo ha sostenuto, in sostanza, che il falso dovesse ritenersi assorbito nella truffa perché la falsificazione avrebbe costituito l'artificio utilizzato per realizzare l'illecito patrimoniale. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e il diniego di esclusione della recidiva. La Corte osserva che tali censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e che, quanto alla recidiva, la doglianza era già stata generica in appello; inoltre, la motivazione di merito richiamava la reiterazione delle condotte e la specificità di alcuni precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che tra falso in atto pubblico e truffa sussiste concorso materiale e non assorbimento quando il falso sia il mezzo artificioso per commettere la truffa, non configurandosi un reato complesso se la legge non prevede espressamente l'unificazione. Ha inoltre giudicato generiche e in fatto le doglianze sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sul bilanciamento delle circostanze e sulla recidiva, rilevando che la motivazione di merito era congrua e che il ricorso non affrontava adeguatamente le ragioni della decisione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non meritevole di accoglimento, perché il ricorso non si confrontava con la motivazione di merito che l'aveva esclusa.

  • art. 62-bis c.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma il riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto riguarda la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze attenuanti/aggravanti.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è stato confermato dalla Corte territoriale e non utilmente censurato in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata è stata mantenuta, in ragione della reiterazione delle condotte e della specificità di alcuni precedenti penali.

  • art. 476 c.p.

    Il fatto oggetto di conferma di condanna riguarda il falso materiale in atto pubblico.

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come reato in rapporto di concorso materiale con il falso, quando la falsificazione costituisca l'artificio per commettere la truffa.

Massime di principio

  • Tra falso in atto pubblico e truffa sussiste concorso materiale e non assorbimento quando la falsificazione integri l'artificio impiegato per realizzare l'illecito patrimoniale; non si configura reato complesso se la legge non prevede espressamente che un reato sia elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro.
  • La configurabilità del reato complesso richiede una previsione legislativa espressa di unificazione, non essendo sufficiente la mera convergenza concreta di più norme nella medesima condotta.
  • Le censure in cassazione su particolare tenuità del fatto, bilanciamento delle circostanze e recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
  • La recidiva può essere esclusa solo se la motivazione di merito non dia conto di elementi ostativi; la reiterazione delle condotte e la specificità dei precedenti costituiscono base motivazionale idonea a sostenerne il mantenimento.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoTruffaCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiContinuazioneRecidivaParticolare tenuità del fatto

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