Cassazione Penale, Ordinanza n. 06129/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di questioni già affrontate e risolte con motivazione adeguata dalla Corte di appello. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per condotte tenute all'interno di un bar nei confronti di pubblici ufficiali intervenuti per contenere un comportamento aggressivo. La decisione impugnata aveva ritenuto integrati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, valorizzando minacce e violenza tali da indurre a richiedere l'intervento di un'altra pattuglia. Con il ricorso venivano sostanzialmente riproposte questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, giustificato dalla gravità del fatto e dai plurimi precedenti penali.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per il fatto di resistenza/minaccia/violenza verso pubblici ufficiali intervenuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Richiamato come norma incriminatrice per le lesioni contestate insieme alla resistenza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e congruamente respinte dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito.
- La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è sufficiente quando faccia riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato.
- Quando la sentenza di merito dia conto in modo adeguato della responsabilità e delle ragioni del trattamento sanzionatorio, la mera reiterazione delle doglianze non consente un sindacato rescissorio in cassazione.
Come è indicizzato
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