Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10836/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/06/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta. È stato inoltre evidenziato che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non in presenza di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisati nel caso concreto; la motivazione valorizzava anche la gravità della condotta, capace di porre in pericolo numerose persone.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e motivate dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena e la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è arbitraria né manifestamente illogica.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro riconoscimento richiede una valutazione discrezionale sorretta da motivazione sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.