Cassazione Penale, Sentenza n. 17031/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/07/2021 del Tribunale di Bari, che in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p. del 21/06/2021, aveva revocato gli arresti domiciliari e applicato la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Canosa con obbligo di rientro dalle 20:00 alle 7:00. Il ricorrente deduceva nullità e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione (nota del 27/01/2022). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione. In conseguenza è stata disposta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione; la rinuncia rende l'impugnazione inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993 (Carra); Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996 (Fucci); Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000 (Surdi); Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003 (Beltrami e altro)
Richiamati per il principio consolidato che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, con effetto di inammissibilità dell'impugnazione stessa
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione è generalmente irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso: prima di rinunciare valutare attentamente conseguenze processuali e sostanziali
- Se il ricorrente rinuncia all'appello/ricorso, le questioni di merito (es. contraddittorietà della motivazione, insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari) diventano in pratica improcedibili e non vengono esaminate
- La dichiarazione di rinuncia può comportare oneri economici: oltre alle spese processuali, il giudice può infliggere sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per chi intende mantenere la possibilità di impugnare, è fondamentale non depositare atti di rinuncia e seguire i termini e le formalità processuali; in caso di dubbio, ottenere consulenza difensiva prima di compiere atti di abbandono dell'impugnazione
- Nel controllo dei provvedimenti restrittivi (misure cautelari), il riesame e la discussione sul merito restano possibili solo se l'impugnazione non è stata validamente rinunciata; altrimenti il giudice si limita a dichiarare l'inammissibilità
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