Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17031/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/07/2021 del Tribunale di Bari, che in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p. del 21/06/2021, aveva revocato gli arresti domiciliari e applicato la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Canosa con obbligo di rientro dalle 20:00 alle 7:00. Il ricorrente deduceva nullità e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione (nota del 27/01/2022). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che determina l'inammissibilità dell'impugnazione. In conseguenza è stata disposta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione; la rinuncia rende l'impugnazione inammissibile

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993 (Carra); Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996 (Fucci); Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000 (Surdi); Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003 (Beltrami e altro)

    Richiamati per il principio consolidato che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, con effetto di inammissibilità dell'impugnazione stessa

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'impugnazione è generalmente irrevocabile e determina l'inammissibilità del ricorso: prima di rinunciare valutare attentamente conseguenze processuali e sostanziali
  • Se il ricorrente rinuncia all'appello/ricorso, le questioni di merito (es. contraddittorietà della motivazione, insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari) diventano in pratica improcedibili e non vengono esaminate
  • La dichiarazione di rinuncia può comportare oneri economici: oltre alle spese processuali, il giudice può infliggere sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Per chi intende mantenere la possibilità di impugnare, è fondamentale non depositare atti di rinuncia e seguire i termini e le formalità processuali; in caso di dubbio, ottenere consulenza difensiva prima di compiere atti di abbandono dell'impugnazione
  • Nel controllo dei provvedimenti restrittivi (misure cautelari), il riesame e la discussione sul merito restano possibili solo se l'impugnazione non è stata validamente rinunciata; altrimenti il giudice si limita a dichiarare l'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.