Cassazione Penale, Ordinanza n. 02473/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse adeguata, logicamente coerente e conforme alle risultanze processuali, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento. Il ricorso era affidato a un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe omesso o mal valutato le ragioni a sostegno della concessione del beneficio ex art. 62-bis c.p. in relazione alla posizione dell'imputato.
Norme richiamate
disposizione richiamata nella contestazione del capo A, in concorso con gli altri articoli indicati nel capo d'imputazione.
richiamato nella contestazione del capo A come circostanza aggravante del furto contestato.
richiamato nella contestazione del capo A come circostanza aggravante del furto contestato.
richiamato nella contestazione del capo A come aggravante comune.
disposizione incriminatrice contestata nel capo B, richiamata con concorso di persone e continuazione.
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.
richiamato come aggravante comune nel capo B.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione il diniego motivato dal giudice di merito.
art. 3 Cost.
non citato espressamente nel testo; non presente.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione congrua, logica e coerente con le emergenze processuali, non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione se il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che mira a sostituire la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio con una diversa apprezzamento delle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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