Cassazione Penale, Ordinanza n. 22860/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo deduceva, in sostanza, la violazione dell'art. 525 c.p.p. per asserita mancata rinnovazione del dibattimento davanti al giudice subentrato e per incompletezza del verbale di udienza, sostenendosi che non risultassero svolte correttamente le attività istruttorie e la discussione dopo il mutamento del giudice persona fisica. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in fatto, rilevando che il giudice subentrato aveva dato atto del mutamento, invitato le parti a formulare richieste istruttorie, rinnovato l'ordinanza istruttoria, dichiarato aperto il dibattimento, confermato l'attività istruttoria già svolta, dato lettura degli atti e consentito la discussione; il rinvio per repliche indicava logicamente che la discussione vi era stata, pur in assenza della trascrizione delle conclusioni nel verbale prestampato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 525 c.p.p., osservando che il giudizio era stato interamente rinnovato davanti al nuovo giudice senza opposizione delle parti e che l'incompletezza del verbale non prova, di per sé, l'omesso compimento delle attività processuali.
Norme richiamate
«non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti»
la garanzia di immediatezza/non mutamento del giudice non risulta violata quando, dopo il subentro del giudice persona fisica, il dibattimento viene rinnovato e le parti non si oppongono alle modalità di prosecuzione del processo.
«condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende»
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'incompletezza o la lacunosità del verbale di udienza non dimostra, da sola, che una determinata attività processuale non sia stata svolta; ai fini della ricostruzione dell'accaduto possono essere valorizzati anche elementi esterni e inferenze logiche ricavate dal complessivo andamento del processo.
- Quando, a seguito del mutamento del giudice persona fisica, il dibattimento viene rinnovato, le parti sono invitate a riproporre le richieste istruttorie e non formulano opposizioni, non è configurabile una violazione dell'art. 525 c.p.p. solo perché il verbale non riporti integralmente le conclusioni delle parti.
- Il rinvio per repliche è un indice processuale logicamente incompatibile con l'assenza totale di discussione, poiché presuppone che vi siano state conclusioni alle quali replicare.
- Un motivo di ricorso fondato esclusivamente su una lettura formalistica del verbale, in contrasto con gli atti e con la sequenza procedimentale risultante dal processo, può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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