Cassazione Penale, Ordinanza n. 28151/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Con tre motivi ha dedotto vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., contestando in particolare: la ritenuta non esiguità del pericolo, la sussistenza dell'abitualità e la mancata valorizzazione della condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata congrua e logica, perché la Corte territoriale aveva fondato il diniego dell'art. 131-bis c.p. sulla reiterazione dei tentativi di spendita della banconota falsa, indice di particolare intensità del dolo e di consistente pericolo di danno derivante dalla ripetizione della condotta; tali elementi sono stati ritenuti idonei a superare anche il richiamo difensivo alla mancata commissione di ulteriori reati dopo i fatti. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi elementi concreti quali la reiterazione dei tentativi di commissione del fatto, la particolare intensità del dolo e il consistente pericolo di danno prodotto dalla ripetizione della condotta.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che si ricava da un effettivo contrasto logico dell'argomentazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nella sentenza, non essendo sufficiente una mera contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la reiterazione di più tentativi di realizzazione della condotta può escludere la particolare tenuità del fatto, perché denota una maggiore offensività concreta e una più intensa capacità criminosa.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può legittimamente fondarsi anche sulla intensità del dolo e sul pericolo di danno derivante dalla ripetizione della condotta, senza che sia decisivo il solo dato della mancata commissione di ulteriori reati in epoca successiva.
- In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un reale deficit logico o una contraddizione interna rispetto alle massime di esperienza o ad altre affermazioni del provvedimento; non è sufficiente sollecitare una nuova lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito.
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