Cassazione Penale, Sentenza n. 33946/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Treviso del 16/12/2021 che aveva dichiarato nullo il decreto del 27/04/2021 con il quale era stato disposto il giudizio immediato nei confronti di GUIDOLIN e CATTAPAN per reati di bancarotta. Il GIP aveva accolto l'eccezione difensiva, ritenendo che il decreto di giudizio immediato fosse viziato/nulla (anche in ragione dell'annullamento successivo del titolo cautelare), operando così una sorta di "autotutela" non prevista dalla legge. Il PM ha denunciato l'abnormità dell'ordinanza, sostenendo che il giudice non poteva revocare o annullare il decreto di giudizio immediato, neppure in conseguenza del sopravvenuto annullamento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, definendo l'ordinanza impugnata affetta da "abnormità strutturale" perché adottata in carenza di potere in astratto: il GIP non può "autoannullare" un decreto di giudizio immediato emesso validamente, salvo nelle ipotesi tassative previste dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza (escluse nel caso concreto). La decisione impugnata è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Treviso per il prosieguo.
Norme richiamate
Riferito nel contraddittorio: la norma disciplina le condizioni per la richiesta e l'emissione del decreto di giudizio immediato; la Corte osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata, il decreto non è revocabile per il solo fatto del sopravvenuto annullamento della misura cautelare
Norma sul giudizio abbreviato: citata perché l'udienza camerale era stata fissata ai sensi dell'art. 458 per la richiesta di rito abbreviato condizionato dagli imputati
Richiamata in relazione al termine per la requisitoria del Sostituto Procuratore generale: la Corte ha escluso l'assunzione delle argomentazioni trasmesse oltre il termine previsto dal rito
art. 178 e art. 180 cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180
Citati come ipotesi in cui l'eventuale nullità processuale (es. inerente all'intervento dell'imputato) potrebbe consentire sindacato di legittimità del provvedimento endoprocedimentale; la Corte ricorda che tali ipotesi sono eccezionali e non ricorrevano nel caso in esame
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e sezioni semplici)
Sez. U. n. 25957/2009; Sez. U. n. 42979/2014; Sez. 3 n. 14341/2010; Sez. 6 n. 18193/2018; altre pronunce citate
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il decreto che dispone il giudizio immediato è atto endoprocessuale non soggetto a sindacato revocatorio del GIP salvo ragioni estremamente circoscritte (es. gravi violazioni che comportino nullità assolute). Le Sezioni Unite hanno inoltre definito la nozione di "abnormità" del provvedimento giudiziale e i limiti del ricorso per cassazione per abnormità
Massime di principio
- Il decreto che dispone il giudizio immediato è, in linea di massima, non revocabile dal giudice che lo ha emesso e non può essere "autoannullato" dal GIP sulla base di una sopravvenuta cancellazione della misura cautelare, salvo ipotesi tassative di nullità previste dalla legge o dalla giurisprudenza
- La categoria dell'"abnormità" è funzionale a censurare provvedimenti emessi in carenza assoluta di potere o che si collocano al di fuori dell'ordinamento processuale: il ricorso per cassazione per abnormità è dunque ammissibile quando il giudice ha esercitato poteri che la legge non gli attribuisce
- In presenza di un decreto di giudizio immediato validamente emesso, la strada corretta per contestarne la legittimità non è l'autotutela del GIP ma i rimedi ordinari (impugnazioni nei casi e modi previsti); l'annullamento della misura cautelare successivamente non invalida automaticamente il decreto di immediato
- Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione l'ordinanza del giudice che abbia ecceduto i propri poteri (abnormità strutturale) e ottenere l'annullamento senza rinvio quando la decisione è manifestamente difforme dalla giurisprudenza consolidata
- Le eccezioni difensive basate sulla sopravvenuta cessazione del titolo cautelare devono essere valutate alla luce della giurisprudenza dominante: difetti relativi alla misura cautelare non comportano sempre la nullità del decreto di giudizio immediato
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