Cassazione Penale, Ordinanza n. 12972/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna e, in particolare, aveva negato l'applicazione dell'attenuante invocata sulla base della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. La difesa sosteneva che, considerando la natura del fatto, l'esiguità del danno e la condizione di marginalità sociale dell'imputato, dovesse essere riconosciuta la circostanza attenuante; in cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego. La Corte rileva però che il motivo mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e una diversa ponderazione degli elementi fattuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rilettura del compendio fattuale e dei criteri di valutazione, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo immune da vizi logici e giuridici il diniego dell'attenuante, valorizzando l'elevata pericolosità dell'imputato e la carica di violenza della condotta, consistita nello spingere la persona offesa, scaraventarla a terra e perseverare nell'aggressione anche dopo l'intervento di terzi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza n. 86/2024 Corte costituzionale
richiamata dalla difesa come base per sostenere il riconoscimento dell'attenuante in ragione della natura del fatto, dell'esiguità del danno e della marginalità sociale dell'imputato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo inammissibile.
è la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
la doglianza è qualificata come violazione di legge e vizio di motivazione, ma viene ritenuta inammissibile perché finalizzata a una rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto mediante criteri di apprezzamento alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- Il diniego di un'attenuante può essere censurato in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali vizi logici o giuridici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Quando la sentenza impugnata dia conto in modo puntuale delle ragioni del diniego di una circostanza attenuante, valorizzando elementi come la gravità concreta della condotta e la pericolosità dell'agente, la censura che miri a sostituire tale apprezzamento con uno più favorevole è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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