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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05447/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per delitti di lesioni aggravate e violazione della legge sulle armi. Dalla motivazione emerge che, nel rito abbreviato, i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, che riferiva di essere stata ferita dall'imputato, e i filmati delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso la scena dell'aggressione. La Corte di appello aveva inoltre negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi, come ammissione degli addebiti, corretto comportamento processuale e risarcimento del danno. Nel ricorso, formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, l'imputato in realtà sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in concreto, inammissibile perché diretto a ottenere una diversa lettura degli elementi di prova rispetto a quella congruamente compiuta dai giudici di merito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    è richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova e alternativa valutazione del compendio probatorio, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e adeguata.
  • La motivazione di merito che valorizza dichiarazioni della persona offesa e riscontri oggettivi, come videoregistrazioni, può legittimare la conferma della responsabilità penale se non sono evidenziati reali vizi logici o giuridici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi significativi, quali ammissione dei fatti, condotta processuale collaborativa o risarcimento del danno.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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