Ordinanza n. 2291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’interessato era entrato regolarmente nel territorio nazionale nell’ambito del decreto flussi 2025, ma non aveva potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno né avviare il rapporto di lavoro perché il datore di lavoro si era reso irreperibile. La mancata attivazione del rapporto lavorativo, dunque, non risultava imputabile al richiedente. Il provvedimento evidenzia inoltre l’assenza di profili di pericolosità sociale a suo carico.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza, richiamando la giurisprudenza della Sezione in materia e valorizzando l’ingresso regolare nell’ambito del decreto flussi, l’impossibilità di attivare il rapporto lavorativo per l’irreperibilità del datore di lavoro e l’assenza di imputabilità del mancato perfezionamento del contratto al cittadino straniero. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla condizione di soggiorno priva di valido titolo. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti; la fissazione dell’udienza di merito è stata rimessa a separato decreto presidenziale.
Norme richiamate
È richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, l’ingresso regolare del cittadino straniero in Italia nell’ambito del decreto flussi e il mancato avvio del rapporto di lavoro dovuto all’irreperibilità del datore di lavoro costituiscono elementi idonei a fondare un significativo fumus boni iuris quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non sia imputabile al richiedente.
- La condizione del cittadino straniero privo di un valido titolo di soggiorno, quando derivi dalla mancata attivazione del rapporto lavorativo per cause a lui non imputabili, può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare.
- Ai fini del bilanciamento cautelare in materia di soggiorno, l’assenza di profili di pericolosità sociale a carico del richiedente costituisce elemento favorevole alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
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