Cassazione Penale, Ordinanza n. 05629/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 30 maggio 2024, ha respinto le domande avanzate da un soggetto detenuto, dirette a ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che, a fronte di una motivazione definita ampia e logica in punto di attuale pericolosità, il ricorso sollecita una rivalutazione del fatto e della pericolosità, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché diretti a ottenere una nuova valutazione in fatto della pericolosità attuale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una rivalutazione del merito e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di sorveglianza.
- Quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione ampia, coerente e logica sulla pericolosità attuale, il ricorso che si limiti a contestarne il contenuto fattuale senza indicare reali vizi logico-giuridici è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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