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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - 1. del provvedimento di diniego dell'8 novembre 2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito (prot. n. M_D E24094 REG2021 00095257), notificato in data 9 novembre 2021, relativo all'istanza di trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, avanzata dal C.le Magg. Santini, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea ad un ente dislocato nella sede di Viterbo; -2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo, al procedimento amministrativo per cui è causa;

Giustizia amministrativa202200118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e della conseguente sopravvenuta inutilità della decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per assegnazione temporanea presso un ente dislocato a Viterbo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 novembre 2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito, con cui era stata respinta la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Successivamente, con dichiarazione depositata il 14 febbraio 2026, il ricorrente ha comunicato la sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione nel merito del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dal militare; il giudizio non ha esaminato nel merito i presupposti sostanziali per il trasferimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione di merito sull'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato, salvo che sussistano specifiche ragioni per una diversa pronuncia non emergenti dalla decisione.
  • In caso di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti quando il giudice lo ritenga giustificato dalle circostanze del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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