Cassazione Penale, Ordinanza n. 35520/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 16 dicembre 2024, aveva condannato l’imputato per il delitto previsto dall’art. 8 d.lgs. 74/2000 alla pena di un anno e due mesi di reclusione; la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la condanna. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture. Con memoria depositata il 24 agosto 2026, la difesa contestava inoltre l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e chiedeva l’accoglimento, deducendo per la prima volta l’intervenuta prescrizione. La Corte rileva che la sentenza d’appello aveva motivato, con rilievi logici e fattuali, la natura soggettivamente e non oggettivamente inesistente delle operazioni e la natura di cartiera della società indicata in fattura, priva di dipendenti, sede sociale e magazzino; il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomentazioni e reiterava censure già disattese. Quanto alla prescrizione, la questione, non proposta con il ricorso né con motivi aggiunti, non poteva essere introdotta per la prima volta con memoria, che può illustrare i motivi già devoluti ma non aggiungere doglianze nuove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulla natura delle operazioni reiterativo e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza d’appello. Ha inoltre escluso di poter esaminare la prescrizione, dedotta soltanto con memoria, perché tale atto non può ampliare i motivi di impugnazione oltre le preclusioni previste per il ricorso e per i motivi nuovi. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma del 16/12/2024, che aveva condannato Mirko Suraci in ordine al delitto di cui all’articolo 8 d. lgs. 74/2000, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.
La disposizione identifica il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale.
le parti e i difensori conservano altresì il diritto di presentare memorie ex art. 121 cod. proc. pen. per esporre e illustrare la propria linea difensiva.
La facoltà di depositare memorie difensive consente di esporre e illustrare la linea difensiva, ma non permette di eludere le preclusioni proprie dell’impugnazione.
art. 585, commi 1, 4 e 5, c.p.p.
Tuttavia, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché «la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto».
Nel giudizio di impugnazione, i termini per proporre il gravame e i motivi nuovi precludono l’introduzione, con memoria, di doglianze ulteriori o diverse; la memoria può soltanto approfondire i temi già devoluti.
al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando non risulti assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La memoria difensiva presentata nel giudizio di impugnazione può illustrare e approfondire i motivi già ritualmente proposti, ma non può introdurre doglianze nuove o diverse, poiché ciò eluderebbe i termini e le preclusioni previsti per il gravame e per i motivi aggiunti.
- È inammissibile la censura che reiteri doglianze già respinte senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
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