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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12409/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo (connesso alla cartella di pagamento n. 01420100121356828000) e contestazione dell'obbligo di versamento IRPEF 2006. Numerose censure procedurali e di merito: nullità/inesistenza delle notifiche degli atti presupposti e del preavviso di fermo; difetti di legittimazione/rappresentanza delle parti e dei procuratori; invalidità della cartella; travisamento dei fatti, e richiesta di risarcimento per lite temeraria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Motivazione principale: difetto di interesse per il ricorrente (era intervenuto provvedimento di sgravio e la materia del contendere era cessata) e plurimi vizi formali del ricorso per cassazione (mancanza di specificità, cumulatività indistinta delle censure, inosservanza degli obblighi di indicazione dei 'capo di pronuncia' e dei fatti omessi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., e violazione dei requisiti dell'art. 366 c.p.c.). In sostanza il ricorso non permette alla Corte di individuare e valutare singolarmente le doglianze e manca dell'indicazione puntuale dei fatti omessi che, se esaminati, avrebbero potuto determinare diverso esito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma centrale sui vizî denunciabili in cassazione: il ricorso richiede specificità; la Corte ha richiamato le discipline dei comma 1, n.3 (violazione di norme/omesso esame) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo) rilevando che le censure non erano formulate secondo i requisiti richiesti

  • art. 366 c.p.c.

    Prescrive i requisiti formali del ricorso per cassazione (specificità, completezza, riferibilità alla decisione impugnata); la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto di tali requisiti

  • art. 369 c.p.c.

    Richiami alle modalità di indicazione degli elementi utili per il vizio di cui all'art. 360, n.5; la Corte ha evidenziato l'assenza di indicazione del 'fatto storico' omesso e dei dati probatori

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente in relazione ad eccesso di potere e motivazione; la Corte però ha rigettato le doglianze per vizî formali del ricorso senza entrare nel merito sostanziale

  • art. 6 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla legittimità/validità delle notifiche; la Corte ha osservato che, anche a fronte di tali censure, manca l'interesse del ricorrente per la cessazione della materia e la formulazione specifica dei motivi

  • D.P.R. 602/1973 (art. 26, art. 50, art. 60, art. 86)

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di notifiche e procedure di riscossione e fermo amministrativo; il giudice di legittimità ha rilevato che tali censure non sono state adeguatamente tematizzate e circostanziate nel ricorso

  • Costituzione (art. 24, art. 111, art. 23, art. 25, art. 97)

    Richiamate dal ricorrente a fondamento di profili di diritto e correttezza procedurale; la Corte ha ricordato che gli interessi costituzionali alla difesa non esonerano dal rispetto dei requisiti formali del ricorso

Massime di principio

  • Se l'atto impositivo viene successivamente sgravato o la materia del contendere è cessata, il ricorrente può avere difetto di interesse a proseguire impugnazioni collegate (es. preavviso di fermo basato su cartella ormai annullata).
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali di specificità e separazione dei motivi (art. 366 c.p.c.): censure cumulative, generiche o indifferenziate sono inammissibili.
  • Quando si denuncia l'omesso esame di un fatto (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) occorre indicare chiaramente il fatto storico omesso, dove risulta (atto o sentenza), come e quando fu discuss o e perché sarebbe decisivo; la mancata indicazione determina inammissibilità.
  • Le doglianze sulla validità delle notifiche o sulla rappresentanza delle controparti devono essere formulate con precisione e collegate al decisum della sentenza impugnata; non è sufficiente l'enunciazione astratta di nullità o irregolarità.
  • Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: il ricorrente deve mirare a contestare il decisum specifico del giudice di merito; riproporre questioni di merito già trattate senza riferimenti puntuali alla pronuncia impugnata è insufficiente.
  • Per contestare la legittimazione o la rappresentanza di un procuratore è necessario produrre o indicare documenti/prove specifiche e farne derivare concretamente l'errore del giudice; eccezioni generiche rischiano di essere disattese per carenza di specificità.
  • In situazioni analoghe è preferibile: (a) valutare preliminarmente l'interesse ad agire dopo eventuali provvedimenti di sgravio; (b) strutturare i motivi separatamente, indicando il capo di sentenza impugnato; (c) fornire elementi probatori espliciti per i fatti contestati destinati al sindacato di legittimità.

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