Cassazione Penale, Ordinanza n. 13401/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resa dalla Corte d'appello è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano sia il giudizio di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate dai giudici di merito e formulati in modo generico, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
Norma richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non rivaluta il fatto, ma dichiara inammissibili i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre pedissequamente argomenti già dedotti e disattesi in sede di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del motivo, unita alla mancanza di un effettivo attacco critico alle rationes decidendi della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente viene normalmente onerato delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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