Cassazione Civile, Ordinanza n. 02913/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore servizio idrico)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture insolute relative alla fornitura e somministrazione di acqua ad uso non domestico in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. La persona fisica, che aveva agito quale legale rappresentante dell'associazione, proponeva opposizione deducendo la decadenza del credito e la presenza di un consumo anomalo dovuto a perdita occulta. Il Tribunale qualificava la sua posizione come responsabilità solidale accessoria assimilabile a fideiussione ex art. 38 c.c. e riteneva che una dichiarazione del 14 aprile 2018 integrasse riconoscimento di debito idoneo a superare la decadenza ex art. 1957 c.c., revocando il decreto ma condannandola al pagamento del minore importo riconosciuto. La Corte d'appello confermava sostanzialmente tale impostazione. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 1388 c.c., sostenendo che la dichiarazione resa in nome e per conto dell'associazione producesse effetti solo per l'ente rappresentato e non in proprio; (2) violazione dell'art. 1988 c.c., contestando che quella dichiarazione potesse valere come riconoscimento di debito personale, essendo riferita a un'obbligazione non ancora esistente o comunque non propria; (3) violazione dell'art. 2966 c.c., perché la dichiarazione non avrebbe potuto impedire la decadenza dal diritto di far valere la garanzia; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, per la ritenuta soccombenza reciproca e la conseguente compensazione/conferma della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la responsabilità del legale rappresentante di associazione non riconosciuta ex art. 38, comma 2, c.c. non è un debito proprio ma una garanzia legale accessoria assimilabile alla fideiussione. Tuttavia ha corretto la motivazione della Corte territoriale ex art. 384, comma 4, c.p.c., precisando che la dichiarazione del 14 aprile 2018 non vale come riconoscimento di debito personale fatto in proprio, bensì rileva perché, per la parte dell'importo ridotto richiesta e concordata, costituisce riconoscimento del diritto del creditore proveniente dal soggetto contro il quale il diritto soggetto a decadenza può essere fatto valere, idoneo quindi a impedire la decadenza ex art. 2966, comma 2, c.c. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica critica delle rationes decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto di associazione non riconosciuta sorge ex lege, ha natura solidale e accessoria rispetto all'obbligazione dell'ente, ed è assimilabile alla fideiussione.
richiamato in via analogica per qualificare la responsabilità del rappresentante come garanzia personale assimilabile alla fideiussione.
la garanzia del rappresentante è soggetta alla decadenza prevista per la fideiussione, che può essere evitata mediante tempestivo esercizio del diritto o riconoscimento rilevante del credito.
la dichiarazione ricognitiva è stata richiamata ai fini della qualificazione del contenuto della dichiarazione del 14 aprile 2018, ma la Corte ha precisato che nel caso concreto essa non opera come riconoscimento di un debito personale autonomo.
il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro cui il diritto soggetto a decadenza deve essere fatto valere impedisce la decadenza; nel caso concreto la dichiarazione scritta è stata ritenuta idonea a tale effetto per la parte di importo riconosciuta.
dedotto dalla ricorrente per sostenere che l'atto compiuto dal rappresentante produce effetti solo nei confronti del rappresentato; il motivo è stato respinto perché la Corte ha ricondotto gli effetti della dichiarazione alla responsabilità legale ex art. 38 c.c.
la domanda di responsabilità aggravata è stata confermata nel rigetto, escludendosi la temerarietà della lite.
richiamato in tema di compensazione delle spese; la censura in cassazione è stata dichiarata inammissibile.
richiamato per la disciplina della soccombenza e della rifusione delle spese.
utilizzato dalla Corte di cassazione per correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La responsabilità del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente non coincide con un debito personale proprio, ma costituisce una garanzia legale accessoria, assimilabile alla fideiussione, soggetta alla disciplina della decadenza prevista per tale garanzia.
- Ai fini dell'impedimento della decadenza ex art. 2966 c.c., il riconoscimento del diritto deve provenire dal soggetto contro il quale il diritto soggetto a decadenza deve essere fatto valere e deve essere incompatibile con la volontà di contestarlo; può rilevare anche un comportamento o una dichiarazione scritta che, pur non configurando un riconoscimento di debito personale autonomo, equivalga all'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria.
- La qualificazione di una dichiarazione resa da un rappresentante va compiuta in coerenza con la fonte dell'obbligazione: se la responsabilità nasce ex lege dalla funzione rappresentativa, non è corretto trasporre automaticamente la dichiarazione in un riconoscimento di debito personale separato.
- In sede di legittimità, la censura sulle spese è inammissibile quando non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con la giurisprudenza di legittimità.
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