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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35794/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 03/04/2025 con due censure: (1) violazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che, trattandosi di impugnazione avente ad oggetto interessi civili delle parti civili costituite, la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare la prosecuzione al giudice civile (in base alla novella normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022) e contestando inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Associazione Avvocati Senza Frontiere che, a suo avviso, si era individuata come persona offesa e aveva depositato conclusioni; (2) nullità del dispositivo ex art. 546, comma 3, c.p.p. per omissione di statuizioni relative all'appello proposto dallo stesso Palau Giovannetti in proprio e quale rappresentante del Movimento per la giustizia Robin Hood.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto: (i) il primo motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato perché l'istituto dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (rinvio al giudice civile quando l'impugnazione è proposta per i soli interessi civili) non si applica quando sussiste la concorrenza di un'appello dell'imputato; pertanto la presenza dell'appello del Grolla escludeva il trasferimento al giudice civile invocato dal ricorrente. Inoltre la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Associazione Avvocati Senza Frontiere è corretta: la qualifica di "persona offesa" non legittima di per sé all'impugnazione se non sussiste costituzione di parte civile. (ii) Il secondo motivo è manifestamente infondato: la formula "confermare nel resto" adottata dalla Corte d'appello implica il rigetto degli altri motivi di gravame, per cui non sussiste l'omissione del dispositivo denunciata come nullità.

Norme richiamate

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma, stabilisce che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili e l'impugnazione non è inammissibile, il giudice penale rinvia per la prosecuzione al giudice civile; la Corte ha interpretato la norma escludendone l'applicazione quando sussista un'appello concorrente dell'imputato

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    art. 33, comma 1, lett. a), n.2 (attuazione novella art. 573)

    Ha introdotto il rinvio al giudice civile per le impugnazioni aventi ad oggetto i soli interessi civili; la Corte richiama la finalità di accelerazione e di responsabilizzazione della parte civile a esplicitare la domanda civile già in fase di costituzione

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    art. 1, comma 13, lett. d)

    Atto di delega che ha imposto l'adeguamento della disciplina delle impugnazioni per gli interessi civili; la Corte ne ricostruisce la genesi per spiegare la portata dell'art. 573, comma 1-bis

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre la nullità per omissione del dispositivo; la Corte ha ritenuto che la formula "confermare nel resto" espliciti la statuizione sugli altri motivi, escludendo la nullità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • Giurisprudenza consolidata

    Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012; Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023

    Principio richiamato: l'impugnazione proposta dalla persona offesa che non si sia costituita parte civile è inammissibile perché presentata da non avente diritto; la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis

Massime di principio

  • Se una impugnazione è proposta "per i soli interessi civili", il giudice penale deve prima verificare la non inammissibilità dell'impugnazione; se non è inammissibile e non esistono impugnazioni concorrenti dell'imputato, il fascicolo può essere rinviato al giudice civile per la prosecuzione e decisione sulle questioni civili.
  • La presenza di un appello dell'imputato esclude l'applicazione dell'art. 573, comma 1-bis: quando esistono censure penali o un appello dell'imputato, la controversia rimane nel processo penale.
  • La qualifica di "persona offesa" non equivale alla qualità di "parte civile": chi intende impugnare deve essersi regolarmente costituito parte civile; in assenza di costituzione, l'impugnazione è inammissibile per carenza di legittimazione.
  • Denunciare la nullità del dispositivo per omissione richiede che manchino elementi essenziali del dispositivo; formule come "confermare nel resto" sono interpretate come esauritive e non comportano necessariamente nullità.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare condanne per spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di proporre ricorso.

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