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Ordinanza

Ordinanza n. 438/2026 - Roma, Sezione 1T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi, necessario al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: - per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata da Gesmundo Maria Concetta, quale legale rappresentante della società 3D Service srls in favore di Kini Flurid nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato non stagionale emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione, in data 24.7.2025.

Giustizia amministrativa202508172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura di Roma sull’istanza di fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero e la legale rappresentante della società datrice di lavoro hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza volta a ottenere la fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato non stagionale. Con motivi aggiunti hanno impugnato il successivo provvedimento prefettizio del 24 luglio 2025, recante la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. È stata inoltre proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha preso atto della nota depositata dalla Prefettura il 16 gennaio 2026, con la quale l’amministrazione ha dichiarato di avere riesaminato la posizione dei ricorrenti e di averli convocati per il 3 febbraio 2026. In ragione di tale sopravvenienza, la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; tuttavia, il giudice non ha esaminato nel merito i relativi presupposti, poiché ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e adotta iniziative concrete idonee a soddisfare, almeno nella fase cautelare, l’interesse azionato, come la convocazione per l’adempimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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