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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado; deducono la mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di un referto medico e lamentano la motivazione ritenuta illogica della Corte di appello. Sostengono inoltre che il Tribunale di primo grado abbia rigettato la richiesta ritenendo la difesa decaduta dalla prova per non aver rispettato il termine dell'art. 468 c.p.p., senza considerare che tale termine non si applica alle prove documentali. Chiedevano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Pur rilevando che la motivazione del giudice di primo grado non era conforme ai principi sulla decadenza delle prove documentali, la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello e che la Corte di appello avesse comunque valutato e spiegato l'irrilevanza del documento richiesto, emendando implicitamente l'errore del primo giudice. Perciò non sussisteva motivo valido di cassazione. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuna alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di acquisizione di documenti al dibattimento; la Corte ha ritenuto che la questione sulla legittimità del diniego potesse essere superata valutando la rilevanza del documento richiesto.

  • art. 468, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce il termine per l'indicazione delle prove nelle liste: la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui la decadenza prevista da tale norma non riguarda le prove documentali.

  • art. 493 c.p.p.

    Disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova delle parti; la Corte ha precisato che tale disposizione non preclude l'esibizione di documenti in un momento successivo.

  • art. 495 c.p.p.

    Richiama l'obbligo, in caso di esibizione successiva di documenti, di garantire alle altre parti il diritto di esaminarli; la Corte lo ha richiamato come presidio procedurale quando i documenti siano acquisiti dopo l'esposizione introduttiva.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte ha ricordato che il giudice d'appello è tenuto a motivare solo se accoglie la rinnovazione; se la rinnovazione è respinta, la motivazione può essere implicita e desumibile dalla struttura logica della sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso (contestualizzazione procedurale della trattazione).

Massime di principio

  • Le prove documentali possono essere richieste anche dopo il termine previsto dall'art. 468 c.p.p.; la decadenza per l'indicazione delle prove non si estende alle documentali.
  • Se in appello si chiede la rinnovazione dell'istruttoria, il giudice d'appello deve motivare esplicitamente solo se accoglie la richiesta; in caso di rigetto, è sufficiente una motivazione implicita desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza che dimostri l'esistenza di elementi sufficienti per decidere.
  • Un errore di motivazione del giudice di primo grado può essere emendato dalla Corte d'appello se quest'ultima valuta e dichiara l'irrilevanza del mezzo probatorio richiesto; ciò rende il ricorso per cassazione infondato quando la decisione di merito risulti congruamente spiegata.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione, a sanzioni verso la cassa delle ammende.
  • In sede di valutazione della rilevanza di un documento richiesto tardivamente, il giudice deve comunque assicurare il diritto delle altre parti di esaminarlo (art. 495 c.p.p.).

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