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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09337/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Una banca, poi incorporata in un altro istituto di credito, aveva comunicato nel luglio 2005 la rinuncia all'autorizzazione al pagamento virtuale e aveva presentato la dichiarazione consuntiva, evidenziando un'eccedenza versata di euro 241.646,18. L'Amministrazione finanziaria aveva poi emesso la liquidazione definitiva riconoscendo l'eccedenza, ma aveva negato il rimborso ritenendo tardiva l'istanza presentata nell'aprile 2008, perché oltre tre anni dai pagamenti effettuati nel 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi erariale e dichiarato la decadenza del diritto al rimborso. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 15 e 37 del d.P.R. n. 642 del 1972, sostenendo che il termine triennale di decadenza per chiedere la restituzione dovesse decorrere non dal singolo pagamento, ma dalla liquidazione definitiva dell'Amministrazione, momento in cui il credito diventa certo, liquido ed esigibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui la dichiarazione consuntiva per la chiusura dell'autorizzazione al bollo virtuale ha funzione solo ricognitiva e non equivale a una vera istanza di rimborso. Il credito per l'eccedenza di imposta diventa certo, liquido ed esigibile solo con la liquidazione definitiva dell'Amministrazione finanziaria; solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 642 del 1972. Poiché nell caso concreto tra la liquidazione definitiva e l'istanza di rimborso non era decorso il triennio, la Corte ha escluso la decadenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la mancanza di un orientamento consolidato.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    La rinuncia all'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale si perfeziona con comunicazione scritta e dichiarazione consuntiva; tale dichiarazione ha funzione meramente ricognitiva della base imponibile e del debito da liquidare, non equivale a istanza di rimborso.

  • art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Il termine di decadenza triennale per la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ma solo quando il credito alla restituzione sia già divenuto certo, liquido ed esigibile secondo il meccanismo di liquidazione definitiva; prima di tale momento non può essere dichiarata la decadenza dal diritto al rimborso.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 15 e 37 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Massime di principio

  • Nella disciplina del bollo virtuale, la dichiarazione consuntiva di chiusura dell'autorizzazione non sostituisce la domanda di rimborso: essa serve solo a quantificare provvisoriamente il rapporto d'imposta e a consentire la successiva liquidazione definitiva.
  • Il credito del contribuente per l'eccedenza di imposta diventa azionabile solo dopo la liquidazione definitiva dell'Amministrazione, perché prima non è ancora certo, liquido ed esigibile.
  • Il termine di decadenza per chiedere la restituzione dell'imposta versata in modo virtuale non può essere applicato in modo formalistico ancorandolo al solo pagamento, quando la struttura del procedimento rende il diritto concretamente esercitabile solo dopo l'atto di liquidazione definitiva.
  • Quando la causa sia decisa sulla base di un principio di diritto già sufficiente e non richieda ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito.
  • In assenza di un orientamento di legittimità consolidato sulla questione, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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