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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29785/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva già respinto le doglianze della difesa. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: l'erronea valutazione dell'idoneità delle immagini riprese da una telecamera a ritenere incompatibile la sua denuncia; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridici ritenuti corretti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua mancata applicazione da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere accolta in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia escluso la ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la decisione di merito risulta sorretta da valutazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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