Ordinanza n. 168/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, conseguente agli esiti della prova pratica e alla mancata attribuzione del punteggio ritenuto spettante
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica del concorso indetto dall’A.S.L. di Salerno, nella parte in cui risultava non ammesso alla prova orale, nonché gli atti connessi, inclusi il questionario, i quesiti n. 4 e n. 6, i criteri e le modalità di correzione, i verbali della commissione e l’avviso di convocazione alla prova orale. Ha dedotto, in particolare, l’erroneità o il carattere fuorviante dei quesiti e delle relative correzioni, l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e la conseguente illegittima esclusione dalla prosecuzione della procedura. Ha chiesto la sospensione degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento del danno in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati. L’A.S.L. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che, a seguito della rideterminazione dei punteggi, il ricorrente non risultava comunque tra gli ammessi alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che il nominativo del ricorrente non risultava esattamente nell’elenco degli ammessi dopo la rideterminazione dei punteggi, ma che nell’allegato al verbale della commissione del 16 marzo 2026 compariva una candidata con nome quasi identico, ammessa alla prova orale con 18 punti. Il nominativo differiva da quello del ricorrente soltanto per la vocale finale; inoltre, il codice candidato indicato per tale nominativo coincideva, nelle ultime tre cifre, con il codice riportato sulla scheda anagrafica del ricorrente. La circostanza è stata ritenuta verosimilmente riconducibile a un mero errore materiale, anche perché l’A.S.L. non aveva svolto difese contrarie sul punto. Considerato il periculum in mora derivante dall’impossibilità di partecipare alla prova orale e operato il bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accolto la domanda cautelare nei limiti necessari, ammettendo il ricorrente con riserva alla prova orale. La commissione è stata invitata, nelle more, a riesaminare la posizione del candidato e a verificare l’eventuale errore materiale. La camera di consiglio è stata rinviata al 21 luglio 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, disponendo l’ammissione con riserva alla prova orale.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento del danno in forma specifica; l’ordinanza cautelare non definisce tale domanda risarcitoria.
Massime di principio
- L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta rideterminazione dei punteggi non può essere accolta quando permangano elementi concreti e plausibili che facciano ritenere erroneamente indicato il nominativo del candidato nell’elenco degli ammessi, soprattutto se il codice identificativo coincide e l’amministrazione non contesta l’errore materiale.
- In presenza di un errore materiale verosimile nell’individuazione del candidato ammesso a una prova concorsuale, il giudice può disporre in via cautelare l’ammissione con riserva alla prova successiva, al fine di evitare che l’eventuale illegittima esclusione renda irreversibilmente inutile la tutela di merito.
- Quando l’ammissione con riserva è disposta sulla base di un possibile errore materiale imputabile agli atti della commissione, il giudice può invitare l’amministrazione a riesaminare la posizione dell’interessato e a verificare autonomamente l’esatta corrispondenza tra nominativo e codice candidato.
- Nel giudizio cautelare, la misura di ammissione con riserva alla prova concorsuale può essere adottata mediante bilanciamento tra il rischio di pregiudizio irreversibile per il candidato e l’interesse dell’amministrazione alla regolare prosecuzione della procedura.
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