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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1875/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione dolendosi dell'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena, denunciando violazione degli artt. 133, 544 e 546 c.p.p., e sostenendo che sarebbe dovuta essere pronunciata la non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, avendo il ricorrente aderito al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., abbia rinunciato alle questioni incidentali relative alla determinazione della pena e ad altre contestazioni che sarebbero state precluse dall'accordo. Ha precisato che sono invece ammissibili in cassazione solo i motivi che riguardano la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della pronuncia rispetto all'accordo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'adesione al concordato in appello ex art. 599-bis attribuisce un potere dispositivo alla parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità; quindi questioni rinunciate con l'accordo non possono essere dedotte in cassazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili se erano oggetto di rinuncia con l'accordo in appello

  • artt. 133, 544, 546 cod. proc. pen.

    Le censure relative alla motivazione sulla quantificazione della pena (richiamate dal ricorrente come violazione di questi articoli) sono inammissibili se la determinazione della pena è stata oggetto di rinuncia con il concordato, salvo che la pena inflitta sia illegale o ecceda i limiti edittali

Massime di principio

  • L'adesione ad un concordato ex art. 599-bis comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le questioni sulle quali si è concordato, inclusa in genere la quantificazione della pena
  • Sono opponibili in cassazione solo i vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
  • Le doglianze sulla motivazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se la pena è manifestamente illegale o fuori dai limiti edittali; altrimenti saranno considerate rinunciate con il concordato
  • Prima di aderire a un accordo in appello, chi intenda preservare la possibilità di impugnare specifici profili dovrebbe evitare di aderire al concordato o valutare la necessità di espressi riserve, tenendo conto che la giurisprudenza tende a considerare la rinuncia implicita all'impugnazione
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende, quindi è importante valutare i rischi prima di proporre ricorsi ritenuti preclusi

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