Cassazione Penale, Ordinanza n. 11835/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudice di appello aveva congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando specifici indici di natura personale e fattuale ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva parzialmente riformato una precedente sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il tentativo di furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla sua posizione.
Norme richiamate
Costituiscono il titolo di reato per cui era stata pronunciata la condanna di merito: tentato furto aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 625 n. 7 c.p.
circostanze attenuanti generiche
Il loro diniego è legittimo se il giudice di merito motiva richiamando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o comunque infondata quando la motivazione del giudice di merito dia conto, in modo sintetico ma puntuale, degli elementi ritenuti decisivi per escludere il trattamento di favore.
- Il giudice che respinge la richiesta di attenuanti generiche non è tenuto a prendere in considerazione espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, potendo limitarsi a quelli decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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