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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01496/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un creditore aveva promosso nel 2015 un'esecuzione forzata contro un comune sulla base di un titolo esecutivo giudiziale non definitivo. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione perché iniziata senza rispettare il termine dilatorio previsto dalla normativa speciale per le amministrazioni pubbliche. Il creditore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di improcedibilità; nel corso della fase di merito il titolo esecutivo era stato riformato in appello e il creditore aveva desistito, con conseguente estinzione della procedura esecutiva. Il Tribunale, decidendo l'opposizione agli atti esecutivi, aveva condannato il comune alle spese della fase sommaria e compensato quelle di merito. Il comune ha ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. e di altre norme processuali: sostiene che, una volta caducato il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, non poteva essere condannato a rifondere al creditore le spese della fase sommaria, perché la condanna alle spese richiede la soccombenza e non può attribuirsi tale qualità a chi abbia subito un'esecuzione poi rivelatasi illegittima. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, assumendo che fosse necessario l'appello e non il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorrente, affermando che, trattandosi di sentenza resa in opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. Tuttavia non ha esaminato il motivo di merito perché ha rilevato d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, individuato nel terzo pignorato in una espropriazione presso terzi. Tale omissione determina nullità dell'intero giudizio e impone la cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Terni in diversa composizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se l'esecuzione è iniziata su titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi caducato, la controversia va definita con cessazione della materia del contendere e le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutata sugli originari motivi dell'opposizione. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    La controversia rientra nell'opposizione agli atti esecutivi e non nell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 618, secondo comma, c.p.c.

    Per la sentenza resa in opposizione agli atti esecutivi, in difetto di diversa qualificazione del giudice, l'unica impugnazione consentita è il ricorso per cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato la violazione di legge quale vizio di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte richiama il criterio della soccombenza per la regolazione delle spese e il principio della soccombenza virtuale in caso di sopravvenuta caducazione del titolo.

  • art. 14 del decreto legge 669/14

    L'esecuzione era stata dichiarata improcedibile perché iniziata senza rispettare il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione al giudizio di merito determina nullità dell'intero procedimento e della sentenza.
  • L'integrità del contraddittorio va verificata ex ante, cioè al momento della proposizione della domanda, senza che rilevi ex post la sopravvenuta estinzione della procedura o la perdita di interesse del terzo.
  • Quando l'esecuzione forzata è stata iniziata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e tale titolo venga successivamente caducato, il giudice deve definire la controversia con cessazione della materia del contendere e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando soltanto gli originari motivi di opposizione.
  • La sentenza resa in opposizione agli atti esecutivi è impugnabile, salvo diversa qualificazione espressa del giudice, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., non con appello.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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