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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05088/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo unico privo di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 9 gennaio 2025, articolavano un unico motivo di censura, deducendo un vizio di motivazione in punto di giudizio di जिम्म responsabilità. La Corte rileva però che il motivo era generico e indeterminato, poiché non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, gli atti di ricorso non indicavano quali elementi della decisione fossero effettivamente contestati, impedendo al giudice di legittimità di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal riferimento al vizio di motivazione in cassazione, nel quadro dei motivi deducibili.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi non presentano una puntuale correlazione con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limitano a censure generiche o assertive.
  • La mera deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se il ricorrente non indica specificamente quali passaggi argomentativi della decisione di merito siano illogici, contraddittori o erronei.
  • L'art. 581 c.p.p. impone al ricorrente un onere di specificità tale da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione l'oggetto della doglianza e di svolgere il controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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