Cassazione Penale, Ordinanza n. 26573/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La condannata, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento della Procura generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. L’istanza era stata presentata nell’interesse della condannata in relazione a una precedente sentenza di condanna che aveva applicato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. La Procura generale aveva ritenuto che, alla data della richiesta, quella sentenza non fosse ancora divenuta irrevocabile. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte solo sotto il profilo dell’ammissibilità: la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non proveniva da un giudice, ma da un organo del pubblico ministero, e quindi non era impugnabile con ricorso per cassazione. La memoria difensiva è stata depositata ma non ha mutato l’esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse non impugnabile perché emesso dalla Procura generale e non da un giudice. Ha quindi applicato la disciplina dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro un atto non impugnabile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
principio di tassatività delle impugnazioni
Sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice; gli atti del pubblico ministero, anche se illegittimi, non sono soggetti a impugnazione tramite ricorso per cassazione.
Il ricorso diretto contro un provvedimento non impugnabile può essere definito senza formalità, in camera di consiglio, quando la causa di inammissibilità emerge ictu oculi.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile
L’impugnazione è inammissibile quando è proposta contro un atto non suscettibile di impugnazione.
condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il principio di tassatività delle impugnazioni comporta che il ricorso per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti aventi natura giurisdizionale e provenienti da un giudice, non contro atti del pubblico ministero o di altri organi non giurisdizionali.
- Un atto illegittimo del pubblico ministero non diventa impugnabile per il solo fatto della sua illegittimità: la mancanza di natura giurisdizionale del provvedimento impedisce l’accesso al sindacato di legittimità.
- L’impugnazione proposta contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile e può essere dichiarata de plano quando il vizio risulti evidente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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