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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15397/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero generiche e comunque estranee ai motivi deducibili contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata con la pubblica accusa per vari episodi di furto. Il difensore ha dedotto plurime violazioni dell'art. 606 c.p.p. e asserite carenze motivazionali, ma in modo del tutto generico, senza specificare la natura concreta delle censure né individuare con precisione i vizi denunciati. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi e che le doglianze prospettate non rientravano tra quelli consentiti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena concordata è oggetto del presente gravame.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso dedotti dal difensore sono stati ritenuti generici e non sufficientemente specificati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e, se l'errore è manifesto e ictu oculi emergente dal capo di imputazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.

  • legge 103/2017

    È richiamata come fonte della novella che ha inciso sull'ambito dei motivi deducibili avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; non sono deducibili censure generiche di motivazione o violazioni di legge diverse da quelle tassativamente indicate.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile nel ricorso contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente rilevabile dal capo di imputazione, senza necessità di indagini ulteriori.
  • Un ricorso per cassazione formulato in modo assolutamente generico, senza specificazione puntuale dei vizi denunciati, è inammissibile.
  • Nel giudizio di patteggiamento, il sindacato della Corte di cassazione è ristretto alla verifica della volontà dell'imputato, della correlazione tra richiesta e sentenza, dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza e, nei limiti indicati, della qualificazione giuridica del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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