Cassazione Penale, Ordinanza n. 23655/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in via assorbente che l'impugnazione era stata proposta da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione, non essendo iscritto nell'albo speciale. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di guida in stato di ebbrezza, con aggravante dell'orario notturno. Avverso tale sentenza il difensore aveva proposto appello; la Corte di appello di Salerno, ritenendo l'atto convertibile ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., lo ha riqualificato come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Suprema Corte. Il motivo decisivo del ricorso non attiene al merito della condanna, ma alla sua ammissibilità: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, in quanto non iscritto nell'albo speciale.
Norme richiamate
l'atto di appello proposto contro una sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione può essere convertito in ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte competente.
guida in stato di ebbrezza
reato oggetto della condanna impugnata, aggravato dall'orario notturno; il testo non indica il numero dell'articolo contestato.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta davanti alla Corte di cassazione da un difensore non iscritto nell'albo speciale è inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito.
- La conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. non sana la mancanza di abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione processuale assorbente, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.
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