Cassazione Penale, Ordinanza n. 19149/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano ripetitivi rispetto alle questioni già vagliate e disattese in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue tale sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per lesioni personali. Nel ricorso ha dedotto due motivi: da un lato la non configurabilità del delitto contestato ai sensi dell'art. 582 c.p., dall'altro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche ritenute corrette.
Norme richiamate
norma evocata dal ricorrente per contestare la configurabilità del delitto di lesioni personali; la Corte non entra nel merito perché ritiene la censura già esaminata e disattesa in appello.
base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
- La deduzione della non configurabilità del reato e del diniego delle attenuanti generiche non consente l'accesso al giudizio di legittimità quando le relative doglianze siano sostanzialmente reiterative e prive di effettiva critica alla ratio decidendi della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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