Sentenza n. 14896/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 6427/2025 resa in data 30/4/2025 dal Tribunale Civile di Roma, sez. XVII, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, nel giudizio recante R.G.N. 15718/2020 (doc. 1), passata in giudicato, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che si attiverà in caso di denegata e non creduta perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata - nella parte in cui ha disposto la condanna del Comune di Roma Capitale a riprendere in consegna l'area di cantiere oggetto di appalto; e per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, IV c., lett. e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte di Roma Capitale, dell'obbligo di riconsegna dell'area di cantiere disposto dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6427/2025
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6427/2025, passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato Roma Capitale a riprendere in consegna l'area di cantiere inattivo sita in via Molajoli, la cui detenzione era divenuta sine titulo a seguito della risoluzione del contratto d'appalto. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto che fossero adottati i provvedimenti necessari alla riconsegna, con eventuale nomina di un commissario ad acta e applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, Roma Capitale aveva adottato una nota dipartimentale del 19 maggio 2026, fissando per il 4 giugno 2026 la riconsegna dell'area. In tale occasione erano previste la constatazione dello stato dei luoghi, la verifica della consistenza delle aree e degli eventuali materiali, opere o apprestamenti, nonché la redazione e sottoscrizione del verbale di ripresa in consegna. Il giudice ha quindi ritenuto adempiuto l'obbligo oggetto dell'ottemperanza, residuando soltanto il perfezionamento materiale del passaggio del bene, e non ha proceduto alla nomina del commissario ad acta né alla condanna alla penalità di mora. Le spese sono state compensate, con eccezione del contributo unificato, posto a carico di Roma Capitale mediante restituzione alla ricorrente, se versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per ottenere una penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma il giudice non l'ha applicata poiché ha ritenuto intervenuto l'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione dell'obbligo imposto dal titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione, anche quando al momento della proposizione del ricorso l'amministrazione risultava inadempiente.
- La fissazione della riconsegna del bene e l'organizzazione delle attività necessarie alla constatazione dello stato dei luoghi, alla verifica delle consistenze e alla redazione del verbale possono integrare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna, quando residui soltanto il perfezionamento materiale del passaggio.
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