Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di euro 25.863,12, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di forniture di materiale per pasticcerie documentate da due fatture accompagnatorie e dall’estratto autentico del libro giornale. I debitori hanno proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto, sostenendo che fosse competente il Tribunale del luogo della loro sede legale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale del luogo della sede del debitore, ritenendo applicabile il foro del debitore e non quello del creditore. La società fornitrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo: 1) violazione degli artt. 1182, comma 3, e 1498, comma 3, c.c., nonché dell’art. 20 c.p.c., per avere il Tribunale escluso il foro del luogo di pagamento del prezzo nella compravendita di beni mobili; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato i contratti/preventivi accettati che avrebbero dimostrato il titolo negoziale e la liquidità del credito, rilevanti ai fini della competenza territoriale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nell’azione del venditore per il pagamento del prezzo di beni mobili, il foro destinatae solutionis coincide con il domicilio del venditore-creditore in base all’art. 1498, comma 3, c.c.; tale regola opera in caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo, mentre la diversa regola del foro del debitore non è applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, ha dichiarato assorbito il secondo e, per l’effetto, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, rimettendo a quel giudice la causa anche per la liquidazione delle spese del procedimento. La decisione del Tribunale che aveva declinato la competenza territoriale in favore di Salerno è stata quindi superata, perché la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione del foro del creditore-venditore nel contesto dell’azione di pagamento del prezzo di vendita di beni mobili.
Norme richiamate
norma processuale posta a base del regolamento necessario di competenza proposto dalla parte interessata.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto rispetto alla disciplina speciale della vendita di beni mobili e del luogo di pagamento del prezzo.
nelle controversie per il pagamento del prezzo di beni mobili, se il prezzo non deve pagarsi al momento della consegna, il pagamento va eseguito al domicilio del venditore; in caso di inadempimento e azione giudiziale del venditore, questa regola torna ad operare ai fini della competenza territoriale.
richiamato ai fini dell’individuazione del foro competente per le obbligazioni di pagamento.
citato nel ragionamento del Tribunale come foro generale del convenuto/debitore, ma escluso dalla Corte come criterio applicabile in presenza del foro speciale di destinazione del pagamento.
citato dal Tribunale nel quadro dei fori territoriali, ma non ritenuto il criterio decisivo dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la doglianza è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
disposizione applicata per dichiarare la competenza del Tribunale ritenuto territorialmente competente e rimettergli la causa.
richiamato per il rito camerale seguito in Cassazione.
richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell’azione proposta dal venditore per il pagamento del prezzo di beni mobili, il foro destinato all’adempimento si identifica, in caso di inadempimento, con il domicilio del venditore-creditore, secondo la regola speciale dell’art. 1498, comma 3, c.c.
- La regola contrattuale o legale sul luogo di pagamento del prezzo prevale, ai fini della competenza territoriale, sulla distinzione generale tra obbligazioni portable e querable quando il giudizio è promosso dal venditore per il corrispettivo non pagato.
- Se il primo motivo di ricorso definisce la questione di competenza, il secondo motivo resta assorbito e non richiede esame.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può cassare la decisione declinatoria e dichiarare direttamente la competenza del giudice ritenuto competente, rimettendo a quest’ultimo anche la regolazione delle spese del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →