Cassazione Penale, Ordinanza n. 31141/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che i motivi dedotti siano proposti per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dalla motivazione emerge che il procedimento era definito con rito concordato sulla pena. Uno dei ricorsi investiva l'art. 129 c.p.p., con cui si pretendeva una verifica liberatoria/assolutoria nonostante il rito applicato; l'altro censurava il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che entrambi i motivi sono estranei ai limiti consentiti dal rito concordato sulla pena, perché diretti a contestare profili non deducibili in cassazione in quel contesto processuale.
Norme richiamate
Nel rito concordato sulla pena non è consentito proporre in cassazione censure che mirino a ottenere un sindacato incompatibile con la struttura del rito; la deduzione dell'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta motivo non consentito nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con rito concordato sulla pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro i limiti compatibili con la natura del rito; motivi che mirano a contestare profili non deducibili in tale sede sono inammissibili.
- La censura sul trattamento sanzionatorio, quando proposta in violazione dei limiti propri del rito concordato, non è scrutinabile nel merito e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31081/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31082/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31087/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31088/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31091/2026 del 13/08/2026
- ordinanza_penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31092/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →