Ordinanza n. 324/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un chiosco destinato alla vendita di prodotti ittici in area demaniale, fondato sul contrasto con la destinazione urbanistica dell'area
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di conclusione negativa del procedimento e il connesso diniego comunale, nonché il parere urbanistico contrario, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune ha ritenuto il progetto incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area, qualificata come zona del Centro Storico destinata ad Area per la Mobilità. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa e la lesione dell'affidamento, evidenziando che lo stesso Comune, in un precedente parere reso nel procedimento conclusosi con il rilascio della concessione demaniale, aveva ritenuto la destinazione urbanistica non ostativa alla realizzazione del chiosco. È stato inoltre rappresentato il pericolo di un danno grave e irreparabile in ragione degli investimenti documentati per l'avvio dell'attività commerciale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando consistenti profili di fondatezza del ricorso quanto alla contraddittorietà dell'azione amministrativa e alla violazione dell'affidamento ingenerato dal precedente parere comunale favorevole. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerati gli investimenti documentati dal ricorrente per l'avvio dell'attività. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del diniego impugnato e ha ordinato al Comune di pronunciarsi nuovamente sull'istanza di permesso di costruire, tenendo conto delle considerazioni indicate in motivazione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 6 ottobre 2026. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'efficacia del diniego e l'ordine all'amministrazione di provvedere nuovamente sull'istanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contraddittorietà tra un precedente parere favorevole della stessa amministrazione, reso in un procedimento connesso al rilascio di una concessione demaniale, e il successivo diniego edilizio fondato sulla medesima destinazione urbanistica può integrare un consistente fumus boni iuris.
- L'amministrazione che abbia precedentemente ritenuto non ostativa una determinata destinazione urbanistica alla realizzazione di un'opera deve motivare adeguatamente il successivo mutamento di valutazione; in difetto, la nuova determinazione può risultare viziata per contraddittorietà.
- Il precedente comportamento favorevole dell'amministrazione può ingenerare nel privato un affidamento giuridicamente rilevante, la cui lesione concorre a fondare la contestazione del successivo provvedimento sfavorevole.
- La documentazione di investimenti effettuati dal privato per l'avvio dell'attività commerciale può dimostrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare, quando l'efficacia del diniego rischi di compromettere gravemente e irreparabilmente l'iniziativa economica.
- Quando il diniego amministrativo presenti profili cautelari di illegittimità, il giudice può sospenderne l'efficacia e ordinare all'amministrazione una nuova pronuncia sull'istanza, vincolandola a riesaminare la posizione alla luce delle ragioni indicate nell'ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1226/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1227/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1236/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1237/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1238/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1239/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →