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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34095/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il procedimento riguarda un’imputazione di truffa aggravata in continuazione: secondo la contestazione, l’indagato avrebbe indotto fraudolentemente la persona offesa, mediante conversazioni telefoniche e messaggi WhatsApp, a versare 480 euro su una carta PostePay Evolution a lui intestata, quale prezzo per il noleggio di un’autovettura pubblicizzato sul sito “locautorent.com”, non corrispondente a un’attività commerciale effettivamente operante. Il versamento fu effettuato presso una ricevitoria di Capoterra, nel circondario del Tribunale di Cagliari. Il GIP di Cagliari, investito della richiesta di sequestro preventivo della somma, si era dichiarato incompetente con provvedimento del 24 aprile 2026 e aveva trasmesso gli atti al GIP di Catania. Quest’ultimo, con ordinanza del 22 maggio 2026, confermò il sequestro preventivo della somma e sollevò conflitto di competenza, ritenendo territorialmente competente il GIP di Cagliari in ragione del luogo della ricarica. La Cassazione ha esaminato se, dopo avere adottato il provvedimento cautelare richiesto, il GIP di Catania potesse sollevare il conflitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza e ha ordinato la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Catania. Ha rilevato che il GIP che riceve gli atti dopo la declaratoria di incompetenza territoriale di altro giudice, se ritiene di non essere competente, deve ricusare la cognizione e sollevare il conflitto senza adottare il provvedimento cautelare richiesto. Nel caso concreto, invece, il GIP di Catania aveva disposto il sequestro preventivo e contestualmente sollevato il conflitto: l’adozione dell’atto cautelare ha stabilizzato la competenza presso quel giudice e ha escluso una situazione di stallo processuale che giustificasse il conflitto. La decisione non annulla il sequestro; dispone soltanto la restituzione degli atti al GIP di Catania.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, restando valida ed efficace l’ordinanza del secondo giudice, se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cit.

    Il conflitto negativo non sussiste quando il GIP, anziché limitarsi a ricusare la cognizione, adotta la misura cautelare e contemporaneamente solleva il conflitto: l’adozione della misura stabilizza la competenza presso il secondo giudice.

  • art. 27 c.p.p.

    Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto, restando valida ed efficace l’ordinanza del secondo giudice, se emessa nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cit.

    La misura cautelare adottata dal secondo giudice resta valida ed efficace se emessa nel termine previsto dall’art. 27 c.p.p.; nel caso deciso, l’adozione della misura ha inoltre determinato la stabilizzazione della competenza.

Massime di principio

  • Quando il GIP riceve gli atti a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di un altro giudice e ritiene di non essere competente, deve ricusare la cognizione e sollevare il conflitto senza adottare la misura cautelare richiesta.
  • Se il GIP, pur ritenendosi incompetente, adotta la misura cautelare e contemporaneamente solleva conflitto, non si determina un conflitto negativo di competenza: l’adozione dell’atto cautelare stabilizza la competenza presso il giudice che lo ha emesso e il procedimento può proseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

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