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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34998/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, eredi di Maria Favicchio, impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 19/01/2024 che aveva ribadito la propria competenza funzionale in materia esecutiva concernente la demolizione dell'unico immobile realizzato dalla de cuius e aveva sospeso per 30 giorni l'ordine di sgombero. Deducevano un unico motivo: la competenza funzionale spettare al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che, trattandosi di un unico immobile oggetto di più sentenze di condanna, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato con il criterio previsto dal citato articolo e che l'ordinanza di continuazione del Tribunale di Napoli (28/06/2023) configurerebbe quest'ultimo come giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la competenza funzionale della Corte d'appello di Napoli sia stata già definitivamente affermata nella sentenza Sez. 3, n. 690 del 11/10/2023 (Favicchio) e che l'errore del Tribunale di Napoli nell'applicare la continuazione non possa modificare il precedente quadro giurisprudenziale. Ha precisato che, ai fini dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., per 'provvedimento divenuto definitivo per ultimo' si intendono le sentenze o i decreti penali di condanna di cui all'art. 648 cod. proc. pen., e non le ordinanze esecutive. Inoltre, ha rilevato la mancanza di un concreto e attuale interesse dei ricorrenti: essi non hanno impugnato nel merito la sospensione richiesta fino al 23/05/2024 e si sono rivolti contraddittoriamente alla Corte d'appello contestandone la competenza pur chiedendo la sospensione. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo ascrivibile ai ricorrenti colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che il criterio per determinare il giudice dell'esecuzione si riferisce esclusivamente alle sentenze o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (ex art. 648), e non alle ordinanze emesse in sede esecutiva; pertanto l'ordinanza esecutiva non può essere considerata come 'provvedimento divenuto definitivo per ultimo' ai fini dell'articolo.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle sentenze e ai decreti penali di condanna la cui irrevocabilita' determina il giudice dell'esecuzione secondo art. 665, comma 4; la Corte distingue fra questi provvedimenti e le ordinanze esecutive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato dalla Corte per disporre la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa grave dei ricorrenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto del principio secondo cui la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorso manifestamente infondato o proposto con colpa grave trovano fondamento giuridico, giustificando l'applicazione dell'art. 616 per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 690 del 11/10/2023 (Favicchio)

    Precedente decisivo che ha già affermato la competenza funzionale della Corte d'appello di Napoli sulla stessa vicenda esecutiva; la Corte di cassazione ritiene vincolante questo precedente e impedisce che l'errore del Tribunale di Napoli modifichi il quadro della competenza.

Massime di principio

  • La determinazione del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si fonda sulle sentenze o sui decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (art. 648), non sulle ordinanze emesse in sede esecutiva; pertanto le ordinanze esecutive non possono retroagire a modificare la competenza indicata dalle sentenze definitive.
  • Un precedente di Cassazione che abbia espressamente deciso la competenza funzionale su una medesima vicenda vincola le parti e la valutazione successiva: errori di merito o di qualificazione del giudice di merito (es. Tribunale) non prevalgono sul principio enunciato dalla Corte di cassazione.
  • Chi impugna per incompetenza deve avere un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato; l'assenza di impugnazione del provvedimento esecutivo nel merito e la scelta di rivolgersi al giudice ritenuto 'non competente' possono determinare inammissibilita' per difetto di interesse o per contraddittorieta' nella strategia processuale.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o procedimenti avviati con colpa grave puo' portare, oltre al rigetto o all'inammissibilita', anche alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; quindi la valutazione preliminare della fondatezza e dell'adeguatezza del rimedio è essenziale.
  • Quando si contesta la competenza funzionale, è preferibile proporre l'impugnazione presso il giudice che si ritiene competente e, se si chiede la sospensione di un'azione esecutiva, contestare anche nel merito la decisione di sospensione; il mancato esercizio coordinato di questi rimedi può compromettere la tutela richiesta.

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