Sentenza n. 2621/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della delibera di Giunta comunale n. 159 del 16.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di assegnazione dei lotti area PIP e aree a verde e contestuale conferma dell’esclusione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di Giunta comunale di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di assegnazione dei lotti dell'area PIP e delle aree a verde, con conferma dell'esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la delibera di Giunta comunale n. 159 del 16 novembre 2023, con cui il Comune aveva approvato la graduatoria definitiva delle istanze di assegnazione dei lotti dell'area PIP e delle aree a verde, confermando contestualmente la sua esclusione. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato alle parti intimate, il 27 novembre 2025, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio. Nessuna parte intimata si è costituita o ha presentato opposizione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio. La rinuncia è stata ritenuta validamente proposta perché sottoscritta dalla parte, depositata e notificata alle parti intimate almeno dieci giorni prima dell'udienza, senza opposizione delle parti interessate alla prosecuzione. Il giudice ha applicato l'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., che prevede l'estinzione per rinuncia, e l'art. 84 c.p.a., che disciplina modalità ed effetti della rinuncia al ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio: (…) c) per rinuncia
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia (...) La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia è valida se resa nelle forme previste, notificata alle altre parti nel termine stabilito e non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione.
Massime di principio
- La parte ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o da un avvocato munito di mandato speciale, depositata in giudizio o resa in udienza e documentata a verbale.
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, essa determina l'estinzione del processo.
- La rinuncia validamente formulata e non opposta comporta la definizione del giudizio per estinzione, senza esame del merito dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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