Cassazione Penale, Sentenza n. 45466/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) vizio di motivazione e errata valutazione in punto di legittima difesa, sostenendo che aveva tentato di allontanarsi e quindi la sua reazione con l'auto sarebbe stata giustificata; (2) illegittima reformatio in peius operata dalla Corte d'appello che, in assenza di appello del pubblico ministero e pur con appello proposto solo dall'imputato, ha riqualificato il fatto da lesioni volontarie aggravate (decisione di primo grado) a tentato omicidio plurimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (legittima difesa), ritenendo non illogica la valutazione dei giudici di merito secondo cui il comportamento di Cicalese era parte di una condotta volta allo scontro e dunque non riconducibile alla scriminante. Ha invece accolto il secondo motivo: la riqualificazione del fatto in tentato omicidio da parte della Corte d'appello è avvenuta oltre i limiti della cognizione devoluta in appello (l'appello dell'imputato verteva solo sulla sussistenza della legittima difesa e su eventuale eccesso colposo), in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte con cui è stata operata la requalificazione giuridica, restando impregiudicati gli altri aspetti della decisione e la pena pattuita in primo grado.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen. (comma 3 e richiamo al comma 1)
quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado
la Corte ha ricordato che, sebbene il giudice d'appello possa in astratto dare una definizione giuridica più grave quando appellante è solo l'imputato, tale potere è vincolato ai limiti della cognizione devoluta dall'appello (comma 1): non era stato devoluto alla Corte d'appello il punto sulla qualificazione giuridica, perciò la reformatio in peius è illegittima.
Sez. 5, Sent. n. 36143/2019 (Lepre) e Sez. 1, Sent. n. 37289/2018 (Fantini)
giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui non è ipotizzabile la scriminante della legittima difesa quando l'aggressore ha innescato, cercato o accettato lo scontro (spedizione punitiva/duello).
Sez. U, Sent. n. 1/2000 (Tuzzolino)
definizione della nozione di 'capo' e 'punti' della decisione: ciascun capo può comprendere più punti necessari per la completa definizione di una imputazione (accertamento del fatto, attribuzione, qualificazione giuridica, cause di giustificazione, ecc.).
Sez. U, Sent. n. 8825/2016 (Galtelli)
ulteriore precisazione sul concetto di punto della decisione come insieme di statuizioni autonome necessarie per decidere un capo; le argomentazioni a sostegno non costituiscono punti autonomi.
Sez. U, Sent. n. 3423/2020 (Gialluisi)
conferma che il giudicato progressivo si forma sui capi mentre l'effetto preclusivo dell'impugnazione opera sui punti della decisione; la mancata impugnazione della responsabilità su un capo produce preclusione del relativo punto.
Massime di principio
- La scriminante della legittima difesa è esclusa quando il soggetto ha concretamente cercato, innescato o accettato lo scontro; la valutazione va fatta sul complesso degli eventi e non su una frazione isolata.
- Se il motivo d'appello dell'imputato devolve al giudice di secondo grado solo punti specifici della decisione (es. esistenza o eccesso della legittima difesa), il giudice d'appello non può estendere la cognizione a punti non impugnati (es. qualificazione giuridica) e non può operare una reformatio in peius oltre i limiti autorizzati dall'art. 597 c.3.
- La distinzione tra 'capo' e 'punto' della decisione è cruciale: per poter rimettere in discussione la qualificazione giuridica occorre che tale punto sia stato effettivamente devoluto in appello; altrimenti opera la preclusione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la correzione richiesta comporta il semplice ripristino di una qualificazione già adottata in primo grado senza necessità di nuovo accertamento del merito.
- In fase di valutazione della legittima difesa il giudice dei fatti ha ampia discrezionalità nel ricostruire la dinamica e la causalità degli eventi: il vizio di motivazione è censurabile solo se logicamente insostenibile o contraddittorio.
- Per evitare che il giudice d'appello modifichi la posizione dell'imputato in peius, la difesa deve articolare l'impugnazione in modo da devolvere espressamente al secondo grado anche i punti (compresa la qualificazione) che intende vedere riconsiderati.
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