Cassazione Penale, Ordinanza n. 38961/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello sostenendo, con un unico motivo, che nel caso concreto il reato di minaccia dovrebbe ritenersi assorbito in quello di danneggiamento, in ragione della contestualità della condotta. La Corte rileva però che tale questione non era stata devoluta al giudice d'appello con specifico motivo di gravame e che l'esame della doglianza richiederebbe accertamenti in fatto non proponibili per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o doglianze non specificamente devolute al giudice d'appello, poiché su tali punti la decisione di primo grado acquista efficacia di giudicato.
- La deduzione dell'assorbimento di un reato in un altro, quando dipenda dalla contestualità e dalla concreta ricostruzione del fatto, richiede che la questione sia stata previamente e specificamente sollevata nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può determinare anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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