Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una stazione ferroviaria, nel quale la committente aveva contestato alla capogruppo appaltatrice ritardi e inadempimenti nella consegna del progetto esecutivo, intimando diffida ad adempiere e poi risolvendo il contratto. La società committente, a seguito dell'apertura dell'amministrazione straordinaria della controparte, ha presentato domanda di ammissione al passivo per un ingente credito risarcitorio e, in subordine, per penale contrattuale e cauzione di buona esecuzione. Il giudice delegato ha rigettato l'insinuazione per difetto di prova di un credito certo, liquido ed esigibile; il tribunale ha confermato, ritenendo: improcedibile o comunque non definitiva la questione della risoluzione per la pendenza dell'appello sulla sentenza del tribunale ordinario che aveva accertato l'inadempimento; già incamerata la cauzione; non sufficientemente provati i danni ulteriori; inammissibili le istanze istruttorie aggiunte in opposizione. Con il ricorso per cassazione la società committente ha dedotto, in sintesi, la mancata sospensione del giudizio ex artt. 295 e 337 c.p.c.; l'erronea esclusione della rilevanza della sentenza resa nel giudizio ordinario sulla risoluzione; la violazione delle regole processuali sull'ammissibilità di documenti e CTU; l'erronea valutazione della prova dei danni e la consequenziale erronea liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ma accoglie nei limiti indicati il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, assorbito il settimo. Cassa il decreto del tribunale di Venezia con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese. La decisione chiarisce che il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, per essere fatto valere verso una procedura concorsuale, può essere accertato nel giudizio di verifica del passivo anche senza previa domanda di risoluzione, quando il fondamento della pretesa è il solo inadempimento; ma, nel caso concreto, il tribunale ha errato nel considerare inutilizzabile la sentenza del giudizio ordinario, non ancora passata in giudicato, e le prove ivi raccolte, che invece possono essere valutate come elementi probatori atipici nel procedimento concorsuale. Resta fermo che, per le sole pretese strettamente conseguenti alla risoluzione, la sede corretta è quella concorsuale secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è dovuta quando non vi è una contemporanea e ammissibile pendenza di giudizi tra le stesse parti che imponga l'attesa della causa pregiudicante, specie se la domanda costitutiva rilevante deve essere trattata nel rito concorsuale.
Non giustifica la sospensione del giudizio di verifica del passivo in attesa dell'esito dell'appello sulla sentenza ordinaria, quando la pregiudiziale risolutoria non deve essere decisa in sede ordinaria ai fini della pretesa azionata.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro di corretto svolgimento del processo, ma non conduce a una diversa soluzione rispetto alle regole speciali del concorso e dell'utilizzabilità delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione del decreto, ma la Corte risolve la censura in termini di erroneità giuridica della valutazione probatoria e processuale.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
Usato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Usato per denunciare nullità del provvedimento per difetto di motivazione o violazioni processuali.
Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Le istanze istruttorie non introdotte nell'atto iniziale sono state ritenute inammissibili dal tribunale; la Corte non sovverte in astratto il principio, ma censura l'uso eccessivamente rigido fatto nel caso concreto rispetto alle esigenze probatorie del credito risarcitorio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità di attività difensive e probatorie successive, in presenza di impossibilità originaria di produrle.
Il giudice deve esaminare le prove raccolte prima di decidere; non può ignorare sentenze e atti provenienti da altro giudizio solo perché non passati in giudicato.
L'accertamento dei diritti verso il fallito o la procedura deve avvenire nelle forme esclusive del concorso.
Richiamato per l'accertamento nel passivo dei crediti non ancora liquidi o determinati in modo analogo a quelli risarcitori, mediante verificazione concorsuale.
Le prove raccolte possono essere utilizzate dal giudice della verifica per decidere sull'ammissione al passivo.
Consente al giudice di verificazione di fondare la decisione sulle prove acquisite nel giudizio di opposizione.
Il risarcimento comprende i danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa quando la precisa quantificazione non sia possibile.
La domanda risarcitoria può essere proposta autonomamente o congiuntamente rispetto alla risoluzione; il risarcimento non presuppone necessariamente il previo accoglimento della risoluzione.
Rileva solo nel diverso caso in cui il diritto risarcitorio sia conseguenza diretta della risoluzione del contratto e si debba attrarre la relativa domanda nel concorso.
È richiamato per estendere alla amministrazione straordinaria la disciplina concorsuale considerata dalla Corte.
Richiamato in relazione all'applicazione delle regole concorsuali all'amministrazione straordinaria.
Il motivo sulle spese viene assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.
Massime di principio
- Il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, quando è fondato sul solo inadempimento del contraente poi assoggettato a procedura concorsuale, può essere fatto valere e verificato nello stato passivo senza che sia necessaria la previa domanda di risoluzione del contratto.
- La necessità di dedurre e accertare la risoluzione del contratto sussiste solo quando il credito restitutorio o risarcitorio sia strettamente e causalmente conseguenza della pronuncia costitutiva di risoluzione; in tale ipotesi la domanda va attratta nel rito concorsuale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice può e deve utilizzare come elementi probatori anche sentenze e prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti, ancorché non passate in giudicato, purché ne dia adeguata motivazione.
- Il giudice della verifica del passivo non può respingere una domanda risarcitoria solo perché la sentenza del giudizio esterno non è definitiva, se quella sentenza contiene accertamenti di fatto rilevanti ai fini della prova del credito.
- Le istanze istruttorie volte a precisare e documentare la quantificazione del danno devono essere valutate alla luce della funzione del procedimento concorsuale e della disponibilità degli elementi probatori già acquisiti, non in modo meramente formalistico.
- Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito risarcitorio è sufficiente la prova del fatto costitutivo dell'inadempimento e dei danni conseguenza, mentre la quantificazione può essere effettuata anche in via equitativa quando gli elementi raccolti consentano di stimarne la misura.
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