Parere n. 1359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, notificato dal signor Gianluca Ducci il contro Comune di Tarquinia, per l’annullamento dell’ordinanza n. 9848 del 31 maggio 2017 di riduzione in pristino dei luoghi e demolizione opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza n. 9848 del 31 maggio 2017 del Comune di Tarquinia, recante riduzione in pristino dei luoghi e demolizione di opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato in legno ad uso abitativo, di un locale doccia solidale e delle relative opere di servizio, realizzati senza titolo edilizio. Ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’impossibilità di sottoporre al Comune un provvedimento regionale relativo alla sanatoria sismica, l’affidamento derivante dal pagamento di IMU e TASI, l’edificabilità dell’area e il difetto di motivazione dell’ordinanza. Il Consiglio di Stato ha esaminato se tali circostanze potessero incidere sulla legittimità dell’ordine di demolizione e sulla natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi.
Il parere
Il parere conclude per il rigetto del ricorso, assorbendo la domanda cautelare. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative. Il procedimento edilizio e quello relativo alla sanatoria sismica sono distinti e possono svolgersi parallelamente, senza che l’esito favorevole dell’uno vincoli l’altro. L’edificabilità astratta dell’area non esclude l’abusività delle opere, realizzate senza il necessario titolo edilizio; inoltre, l’edificazione era subordinata all’approvazione di un piano attuativo, che non era stato presentato. Il pagamento di IMU e TASI non può fondare un legittimo affidamento sulla regolarità dell’immobile né trasformarsi in sanatoria dell’abuso. Infine, l’ordinanza è adeguatamente motivata mediante la descrizione dei manufatti e l’indicazione della loro abusività e dell’assenza del titolo edilizio.
Osservazioni
Omessa comunicazione di avvio del procedimento
Il motivo è infondato: l’ordine di demolizione di opere abusive è espressione di attività vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio né la presentazione di osservazioni da parte degli interessati.
Provvedimento regionale sulla sanatoria sismica
Il provvedimento regionale riguardava le modalità per ottenere la sanatoria sismica. Il procedimento relativo alla violazione della disciplina sismica è distinto da quello concernente la violazione della normativa edilizia; l’eventuale esito favorevole del primo non vincola il secondo.
Edificabilità dell’area e necessità del titolo edilizio
L’edificabilità dell’area è irrilevante rispetto all’abusività delle opere, poiché non era contestata la loro realizzazione senza titolo edilizio. Inoltre, l’edificazione era subordinata all’approvazione di un piano attuativo, che non era stato presentato.
Pagamento di IMU e TASI e legittimo affidamento
Il pagamento dei tributi sugli immobili non è idoneo a fondare un affidamento tutelabile sulla regolarità delle opere e non può produrre una sanatoria dell’abuso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. L’eventuale non debenza dei tributi può eventualmente fondare una pretesa restitutoria.
Motivazione dell’ordinanza di demolizione
L’ordinanza è adeguatamente motivata con la descrizione dei manufatti, l’accertamento della loro abusività e l’indicazione dell’assenza del necessario titolo edilizio. La natura vincolata del potere repressivo non impone una motivazione ulteriore sulla comparazione degli interessi o sulle ragioni dell’intervento.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere decisorio sul ricorso.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 9/2017
La repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione costituisce attività vincolata, indipendentemente dalla risalenza dell’abuso e dall’eventuale estraneità dell’attuale proprietario alla commissione dell’illecito.
Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 144/2023
Il pagamento di tributi sugli immobili abusivi non può trasformarsi in una sanatoria dell’abuso; l’eventuale non debenza dei tributi può al più fondare una pretesa restitutoria.
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 339/2026
«l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. Questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative»
Conferma l’inapplicabilità della comunicazione di avvio e delle garanzie partecipative ordinarie all’ordine di demolizione, in ragione della natura vincolata del potere repressivo.
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 824/2026
Richiamato quale ulteriore precedente conforme sulla natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi e sull’assenza di necessità della comunicazione di avvio.
Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2251/2026
Richiamata per il principio secondo cui l’ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante la descrizione del manufatto e l’affermazione dell’abusività e dell’assenza del titolo edilizio.
Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 930/2025
Richiamata quale precedente conforme sul contenuto motivazionale sufficiente dell’ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la possibilità di presentare osservazioni.
- Il procedimento repressivo della violazione della normativa edilizia è distinto da quello relativo alla violazione della disciplina sismica; l’eventuale sanatoria sismica non determina, di per sé, la regolarizzazione edilizia delle opere né vincola l’amministrazione competente alla repressione dell’abuso edilizio.
- La circostanza che un’area sia astrattamente edificabile non esclude l’abusività di opere realizzate senza il necessario titolo edilizio, soprattutto quando l’edificazione sia subordinata all’approvazione di un piano attuativo non presentato.
- Il pagamento di tributi comunali, quali IMU e TASI, non costituisce titolo edilizio, non sana l’abuso e non fonda un legittimo affidamento tutelabile sulla regolarità urbanistico-edilizia del manufatto.
- L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive compiutamente il manufatto e indica l’accertata abusività e l’assenza del necessario titolo edilizio, senza necessità di una specifica ponderazione dell’affidamento del proprietario o dell’interesse pubblico concreto alla demolizione.
Ordinanza di demolizione di manufatti abusivi
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un comproprietario contro l’ordinanza n. 9848 del 31 maggio 2017 del Comune di Tarquinia, avente a oggetto la demolizione e la riduzione in pristino di opere realizzate senza titolo edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Opere oggetto dell’ordinanza
L’ordinanza comunale riguardava:
- un fabbricato in legno ad uso abitativo, di circa 12,10 per 9,20 metri, con altezza alla gronda di 2,50 metri e al colmo di 2,90 metri, dotato di finestre, porte e veranda interna al perimetro del fabbricato;
- un locale doccia in legno, solidale al fabbricato principale;
- le opere e gli impianti di servizio, costituiti da attacco elettrico, approvvigionamento idrico da pozzo e fossa settica.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, la contraddittorietà tra l’ordinanza comunale e un provvedimento della Regione Lazio e l’ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che:
- il Comune avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento in assenza di urgenza;
- la mancata partecipazione gli avrebbe impedito di sottoporre all’amministrazione un provvedimento regionale del 17 luglio 2017 relativo alla sanatoria sismica;
- il pagamento di IMU e TASI avrebbe generato un affidamento sulla regolarità dei manufatti;
- l’area non sarebbe stata radicalmente inedificabile;
- l’ordinanza sarebbe stata priva di adeguata motivazione.
Contraddittorio e istruttoria
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria, le controdeduzioni comunali e la documentazione relativa alla controversia. Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato replica. Il Ministero, condividendo le argomentazioni del Comune, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Comunicazione di avvio e natura vincolata del potere repressivo
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni. L’amministrazione, una volta accertata la realizzazione di opere prive del necessario titolo edilizio, è tenuta ad adottare la misura ripristinatoria prevista dall’ordinamento.
Distinzione tra abuso edilizio e violazione della disciplina sismica
Il provvedimento regionale invocato dal ricorrente riguardava le modalità per ottenere la sanatoria sismica. La Sezione ha chiarito che il procedimento relativo alla violazione della normativa edilizia e quello concernente la disciplina sismica sono distinti, anche se possono svolgersi parallelamente. L’eventuale esito favorevole del procedimento sismico non vincola l’amministrazione comunale nel procedimento edilizio e non elimina l’abusività derivante dall’assenza del titolo edilizio.
Edificabilità dell’area e piano attuativo
La possibilità astratta di edificare nell’area non incide sull’abusività delle opere già realizzate senza titolo. Inoltre, secondo quanto rappresentato dal Comune e non contestato dal ricorrente, l’edificazione nella zona era subordinata all’approvazione di un piano attuativo, che non era stato neppure presentato.
Pagamento di IMU e TASI
Il pagamento di IMU e TASI non è stato ritenuto idoneo a fondare un legittimo affidamento sulla regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti. La corresponsione dei tributi non costituisce titolo abilitativo e non può trasformarsi in una sanatoria dell’abuso al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. L’eventuale non debenza dei tributi può eventualmente dare luogo a una pretesa restitutoria, ma non impedisce l’esercizio del potere repressivo edilizio.
Motivazione dell’ordinanza
La Sezione ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, fondata sulla compiuta descrizione dei manufatti e sull’accertamento della loro abusività, ossia sulla realizzazione in assenza del necessario titolo edilizio. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non era necessaria un’ulteriore motivazione relativa alla comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino e la posizione del proprietario.
Conclusione
Alla luce della consolidata giurisprudenza, anche della Sezione e dell’Adunanza plenaria n. 9/2017, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento della domanda cautelare.
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