Cassazione Penale, Sentenza n. 30201/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia della Corte d'appello di Cagliari che ha negato la consegna (mandato d'arresto europeo emesso il 24/09/2024 dalla Judecatoria di Tecuci per esecuzione della sentenza n.300/21/08/2024, irrevocabile il 24/09/2024) chiedendo la cassazione per violazione dell'art. 18-bis, comma 2-bis, L. 22 aprile 2005, n. 69. Il Procuratore Generale ha censurato la valutazione del giudice di merito ritenendo che la Corte abbia indebitamente valorizzato elementi insufficienti a dimostrare il radicamento in Italia (rapporti di lavoro di brevissima durata, redditi discontinui e modesti, rientro in Italia successivo alla condanna) e non si sia conformata ai principi indicati dalla Corte di legittimità nella precedente decisione di annullamento e rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono alla valutazione di merito (peso e rilevanza degli elementi di fatto) riservata al giudice di appello e quindi non sindacabile in Cassazione secondo l'art. 22 L. n.69/2005. Ha inoltre precisato che, pur avendo la novella introdotto l'art. 18-bis, comma 2-bis (che richiede l'indicazione esplicita degli indici di radicamento e sanziona con nullità la mancata indicazione), nel caso di specie la Corte territoriale ha effettivamente considerato tutti gli indici normativamente previsti (iscrizione anagrafica, carta d'identità, rapporti di lavoro, risultanze INPS, conoscenza della lingua, controlli di polizia, periodo di presenza) e ha motivato le ragioni della sua valutazione. Non essendo la motivazione totalmente mancante su quegli indici, le contestazioni del Procuratore Generale si riducono a critiche di merito non ammissibili. Disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2-bis
"Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale... La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione"
La Corte ha ricordato che il comma 2-bis codifica gli indici di radicamento e prevede la nullità per mancata indicazione. Tuttavia, la norma non autorizza la Cassazione a sindacare la logicità o il peso attribuito ai singoli elementi quando questi sono effettivamente considerati e motivati.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22
riformulazione che ha rimosso il riferimento al ricorso "anche nel merito"
La riforma ha limitato il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito nei procedimenti sul mandato d'arresto europeo: la Cassazione non è più giudice del merito salvo che la motivazione sia totalmente mancante.
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103
modifiche all'art. 18-bis in vigore dall'11/08/2023
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 18-bis, rafforzando le garanzie procedurali e indicando gli indici da valutare per il radicamento; la Corte ne ha evidenziato l'effetto limitato a determinare l'obbligo di motivazione e la nullità per omissione.
codice di procedura penale, art. 606
lett. a), b) e c) (richiamate nella motivazione)
La Suprema Corte ha richiamato che, dopo le riforme, i motivi proponibili in Cassazione sono circoscritti e non comprendono più il vizio di motivazione inteso come riconsiderazione del merito.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Prevede gli adempimenti di cancelleria in caso di inammissibilità o dichiarazione di nullità; la Corte ha disposto l'esecuzione di tali adempimenti.
Massime di principio
- La Corte di appello, quando invocata la residenza/dimora stabile come motivo di rifiuto della consegna, deve esplicitare e valutare gli indici indicati dall'art. 18-bis, comma 2-bis, pena la nullità della sentenza per omissione.
- Se la Corte territoriale indica e valuta quegli elementi, la Suprema Corte non può sindacare il merito della valutazione (peso attribuito a ciascun elemento): le critiche sulla logicità o persuasività costituiscono censure inammissibili.
- Il ricorrente in Cassazione deve fondare il gravame su vizi giuridici specifici (omissione degli indici previsti, mancanza totale di motivazione, violazioni di legge) e non su dissenso circa la valutazione dei fatti.
- Elementi utili a dimostrare il radicamento: iscrizione anagrafica, documenti di identità rilasciati in Italia, continuità lavorativa anche se in settori intermittenti (es. agricolo), contribuzioni INPS, conoscenza della lingua, legami familiari/sociali e tempo di permanenza rispetto alla commissione del reato.
- Nel preparare la difesa o l'opposizione alla consegna, è fondamentale documentare in modo analitico e collegare i singoli elementi ai criteri di reinserimento sociale (durata, natura della dimora, regolarità contributiva, legami locali).
- Il Procuratore che impugna deve cercare vizi formali o di diritto (es. omissione degli indici, mancata motivazione su punti obbligatori) piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione probatoria della Corte d'appello.
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