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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3439/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di revoca, sostituzione o modifica della misura degli arresti domiciliari; il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge relativamente al mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel frattempo, la condanna a carico del ricorrente con applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. (sentenza del GIP del 21/05/2024) è divenuta definitiva (inammissibilità del ricorso di legittimità decretata il 12/09/2024). Divenuta definitiva la condanna, la verifica sulla misura cautelare originaria perde di rilievo per sopravvenuta carenza di interesse. Alla declaratoria di inammissibilità non è conseguita la condanna alle statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    La sentenza con applicazione della pena su richiesta (art. 444) divenuta definitiva determina la perdita di rilevanza della verifica sulla misura cautelare originariamente applicata: una volta definitiva la condanna viene meno l'interesse del ricorrente a proseguire il sindacato sull'originaria misura cautelare.

  • art. 616 comma 1 c.p.p.

    Sebbene l'art. 616, comma 1, c.p.p. preveda conseguenze per il ricorrente in caso di rigetto, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporti automaticamente la condanna alle statuizioni previste da questa norma.

Massime di principio

  • Se la condanna che giustificava o accompagnava la misura cautelare diviene definitiva durante il procedimento di impugnazione sulla misura, il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché la misura cautelare perde rilievo.
  • La conversione o l'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) che diventa definitiva estingue, di regola, l'utilità di ottenere la revisione di misure cautelari preesistenti.
  • Per evitare l'inammissibilità, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere la modifica/cessazione della misura prima della definitiva pronuncia sulla responsabilità o dimostrare persistenza di un interesse concreto e attuale (es. effetti Collaterali non eliminati dalla sola condanna).
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere valutata diversamente rispetto a un rigetto sul merito: la Corte può decidere di non applicare le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è utile verificare se permangono effetti pratici della misura cautelare (es. limitazioni pratiche, annotazioni ufficiali) che possano conservare l'interesse del ricorrente e giustificare la prosecuzione del sindacato giudiziario.

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