Cassazione Penale, Sentenza n. 44650/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/3/2022 che aveva rigettato la richiesta, già respinta dalla Corte d'appello, di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per argomentazione generica del Tribunale del riesame, contestando l'assenza di 'novum' e sostenendo la sopravvenuta sproporzione tra la durata della custodia cautelare e la sanzione definitiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, per i fatti contestati (estorsione aggravata dal metodo mafioso) operi la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; non è stato indicato alcun elemento nuovo idoneo a superare tale presunzione né elementi che rendano sproporzionata la misura rispetto alla sanzione. Il dispositivo ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso, e ha disposto la comunicazione della sentenza al detenuto.
Norme richiamate
Regola la giurisdizione del giudice dell'appello cautelare; qui il Tribunale che ha deciso come giudice di appello ha confermato il precedente provvedimento cautelare
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti: disciplina la motivazione degli atti decisori nel processo penale
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) citate quale parametro di censura, ritenute però non fondanti nel caso concreto
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione 'temperata' di adeguatezza della custodia in carcere quando il fatto è commesso con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata nel caso
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda la pericolosità sociale in rapporto alle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che la pericolosità si valuta congiuntamente sul fatto e sulla personalità dell'agente
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo sull'obbligo di comunicazione della sentenza al detenuto; la Corte ha ordinato la comunicazione a cura del direttore dell'istituto
Massime di principio
- Per reati commessi con 'metodo mafioso' opera una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, c.3): per ottenere i domiciliari è necessario provare un novum concreto che superi tale presunzione
- La valutazione della proporzionalità tra durata della misura cautelare e sanzione va compiuta dal giudice considerando il quadro indiziario complessivo e il tempo trascorso; periodi di custodia brevi o comunque nei limiti procedurali non sono automaticamente sproporzionati
- Il giudizio del Tribunale del riesame, quando fondato su criteri logici e massime di esperienza e già stabilizzato in precedenti decisioni sulla gravità indiziaria, è difficilmente censurabile in sede superiore senza elementi nuovi rilevanti
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in casi aggravati (es. metodo mafioso) il difensore deve allegare fatti nuovi e specifici (es. cambi di circostanze, attenuazione dei rapporti di contiguità, prove di positiva condotta) che modifichino il giudizio prognostico
- La mancata indicazione di motivi concreti e nuovi può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche responsabilità per eccesso o colpa nella proposizione del gravame (sanzioni pecuniarie)
- La motivazione che richiama la sentenza di primo grado e la consistenza del quadro indiziario consolidato pesa molto nella conferma della misura cautelare; una condanna di primo grado con aggravante mafiosa rafforza la tendenza a mantenere la custodia in carcere
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