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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 5034 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale relativa a IRPEF 2008 denunciando la mancata notifica di tutti gli atti prodromici, vizi formali dell'atto, decadenza e prescrizione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non utilizzabile la documentazione offerta dal concessionario (notifica via PEC della cartella) perché tardivamente costituito. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo che, ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 546/1992, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello e producendo la presunta ricevuta PEC; il contribuente ha contestato la tardività e l'inefficacia probatoria della documentazione (stampa cartacea, assenza di allegati e di dichiarazione di conformità) e ha ribadito l'assenza di preventivi atti di accertamento e del contraddittorio.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello e ha confermato l'annullamento della cartella/estratto di ruolo. Pur riconoscendo che l'art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se la parte è stata contumace in primo grado, il Collegio ha ritenuto insufficiente la prova cartacea della notifica telematica: per la notifica via PEC è richiesta la prova telematica (ricevute in formato eml/deposito telematico complete dei messaggi e degli allegati) e non la sola stampa o pdf delle ricevute. Inoltre l'Agenzia non ha dimostrato che le cartelle fossero precedute dagli atti impositivi e non ha integrato il contraddittorio con l'ente impositore. Per queste ragioni l'appello è stato respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 58

    Consente la produzione di qualsiasi documento in appello; tale facoltà è autonoma rispetto alle limitazioni previste per il primo grado e può valere anche per la parte contumace in primo grado, purché rispettate le formalità e i termini previsti dal decreto.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Riguarda la preclusione delle eccezioni in senso stretto; non impedisce in generale la produzione di documenti in appello ai sensi dell'art. 58.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 61; art. 32, comma 1; art. 24, comma 1

    Richiamati per stabilire i termini e le formalità applicabili in appello (ad es. termine di venti giorni liberi prima dell'udienza e le formalità di deposito), che devono essere osservati e la cui violazione può comportare decadenza dalla produzione documentale.

  • D.P.R. n. 68/2005, art. 6, comma 3

    La ricevuta di avvenuta consegna PEC fornisce prova che il messaggio è pervenuto all'indirizzo del destinatario e certifica il momento della consegna; tuttavia per la prova della notifica telematica degli atti è necessaria la documentazione informatica completa (ricevute in formato eml/deposito telematico) che permetta di verificare anche gli allegati trasmessi.

Massime di principio

  • La produzione di documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 546/1992, ma va esercitata rispettando i termini e le formalità previste dal decreto; la tardività può comportare l'esclusione del documento.
  • Se la notifica è effettuata via PEC, l'agente notificante deve provare la regolare trasmissione tramite documentazione informatica completa: ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna e i file originali di corrispondenza (formato eml) che consentano di verificare gli allegati. Stampa cartacea o semplici pdf delle ricevute sono inidonei salvo impossibilità di allegazione telematica.
  • La prova della notifica non si esaurisce nella sola ricevuta PEC: il concessionario deve dimostrare la corrispondenza tra il messaggio PEC e l'atto notificato e la regolarità della trasmissione telematica.
  • La parte che in primo grado non ha integrato il contraddittorio con l'ente impositore (ove necessario) può vedere indebolita la propria posizione; l'agente di riscossione, se non era costituito in primo grado, aveva l'onere di attivare l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
  • In assenza della prova telematica completa della notifica o della preventiva instaurazione del contraddittorio/atti impositivi, il giudice può annullare la cartella anche se l'Agenzia produce documenti in appello.
  • Per le spese di giudizio, in questioni complesse e di novità interpretativa sulla prova delle notifiche telematiche è possibile la compensazione delle spese.

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