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Ordinanza

Ordinanza n. 200/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 221/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi contestati nel giudizio principale. Dal testo dell’ordinanza d’appello non risultano specificamente indicati i motivi di gravame né il contenuto degli atti amministrativi impugnati nel merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS lo ha deciso respingendo l’impugnazione dell’ordinanza cautelare di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della misura cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado.
  • La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, soprattutto quando il differimento della tutela cautelare non determini un pregiudizio incompatibile con l’attesa della decisione di merito.
  • Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti costituite, mentre non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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